Ricorso notificato via PEC: la conformità della copia analogica
Con sentenza n. 30179 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente la questione della conformità della copia analogica del ricorso notificato via pec.
Il difensore del ricorrente si è avvalso della facoltà di notificare il ricorso alla controparte a mezzo di posta elettronica certificata.
Egli quindi ha depositato presso la cancelleria di questa Corte tale atto nonché le copie analogiche della relazione di notifica sottoscritta digitalmente e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, ma non ha provveduto ad attestare, ai sensi dell’art. 23 comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, la conformità delle copie analogiche depositate ai documenti informatici da cui sono tratte, così violando il disposto dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53 del 1994.
Il deposito dei predetti atti privi della necessaria attestazione di conformità sottoscritta dal difensore prevista dal comma 1-bis dell’art. 9 della legge n. 53 del 1994, induce a ritenere mancante la condizione di procedibilità stabilita dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. ovvero la prova della tempestività del ricorso.
Recentemente le Sezioni Unite, con la sentenza n. 22438 del 24/09/2018, hanno affrontato tale questione in questi termini: “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005…”.
Nel caso di specie l’intimato non si è costituito e il ricorrente non ha provveduto a depositare, né all’adunanza in camera di consiglio, né all’udienza di discussione poi fissata, l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della relata di notifica nonché della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio relativo al procedimento di notifica del ricorso.
Per tali motivi la Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso evidenziando che non è stata consentita la verifica della tempestività della notifica del ricorso e del suo deposito in cassazione, non essendo stata acquisita la certezza circa la conformità delle copie dei predetti atti agli originali.
Avv. Gavril Zaccaria
Ricorso notificato via PEC: la conformità della copia analogica
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Egli quindi ha depositato presso la cancelleria di questa Corte tale atto nonché le copie analogiche della relazione di notifica sottoscritta digitalmente e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, ma non ha provveduto ad attestare, ai sensi dell’art. 23 comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, la conformità delle copie analogiche depositate ai documenti informatici da cui sono tratte, così violando il disposto dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53 del 1994.
Il deposito dei predetti atti privi della necessaria attestazione di conformità sottoscritta dal difensore prevista dal comma 1-bis dell’art. 9 della legge n. 53 del 1994, induce a ritenere mancante la condizione di procedibilità stabilita dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. ovvero la prova della tempestività del ricorso.
Recentemente le Sezioni Unite, con la sentenza n. 22438 del 24/09/2018, hanno affrontato tale questione in questi termini: “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005…”.
Nel caso di specie l’intimato non si è costituito e il ricorrente non ha provveduto a depositare, né all’adunanza in camera di consiglio, né all’udienza di discussione poi fissata, l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della relata di notifica nonché della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio relativo al procedimento di notifica del ricorso.
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