Il diritto sportivo deve coordinarsi con il diritto societario
Commento al com. uff. n. 134/cfa (del 4 luglio 2017) della corte federale di appello.
Nell’anno 2016 una cordata di imprenditori italiani – tutti a vario titolo coinvolti nella compagine sociale ed amministrativa di un’unica società – decise di acquistare proprio attraverso tale società l’intero capitale sociale di una nota società di calcio italiana che, proprio in quel momento, stava tuttavia attraversando un periodo di difficoltà patrimoniale, economica e finanziaria.
Tra gli imprenditori facenti parte di tale cordata vi era anche la Sig.ra Regina Daniela Wainstein.
L’operazione di acquisto quote venne effettivamente conclusa il 27 dicembre 2016.
Con apposita delibera della società sportiva venne, innanzitutto, deliberato il mutamento dell’intera compagine sociale, con l’estromissione dei precedenti soci ed amministratori e l’ingresso, quale socio unico, della società partecipata dagli imprenditori costituenti la cordata. Vennero inoltre deliberate le opportune iniziative finalizzate al ripianamento dell’esposizione debitoria della società.
In relazione alla composizione dell’organo amministrativo venne scelta – in luogo della precedente attribuzione del potere amministrativo in forma disgiunta ai due soci uscenti – la diversa forma del Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente e due consiglieri.
Per effetto di tale delibera, la Sig.ra Regina Daniela Wainstein venne quindi designata quale componente del Consiglio di Amministrazione della società calcistica in discorso.
La società calcistica, tuttavia, non riuscì a porre rimedio alla sua ingente esposizione e, conseguentemente, a seguito di istanza di fallimento presentata dalla Procura della Repubblica, venne dichiarata fallita dal competente Tribunale Fallimentare con sentenza emessa e pubblicata il 09.03.2017.
Peraltro occorre considerare che in data 8 febbraio 2017, e nelle more della procedura prefallimentare, l’intero Consiglio di Amministrazione della società sportiva aveva rassegnato le proprie dimissioni e la società aveva deciso di mutare nuovamente la composizione dell’organo amministrativo optando per la forma dell’Amministratore Unico.
Successivamente alla dichiarazione di fallimento, tuttavia, anche la la Procura Federale della F.I.G.C. avviò apposite indagini che coinvolsero immancabilmente componenti del Consiglio di Amministrazione della società sportiva insediatosi per effetto della predetta delibera del 27 dicembre 2016, compresa la Sig.ra Regina Daniela Wainstein.
Il successivo 16 marzo 2017 la Procura Federale della F.I.G.C. comunicava alla Sig.ra Wainstein l’avvenuta conclusione delle indagini contestandole che in qualità di “Consigliere e legale rappresentante pro-tempore” della società sportiva, avrebbe commesso la “violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C..G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al C.U. 97/A del 13 dicembre 2016, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il termine del 31 gennaio 2017, nuova garanzia dell’importo di € 500.000,00, in sostituzione di quella non più efficace……depositata in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017, essendosi avvalsa della garanzia dell’importo di € 300.000,00 certificata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B”.
La Sig.ra Wainstein venne conseguentemente deferita, insieme ad altri , dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, per rispondere del suddetto illecito oggetto di contestazione e venne, conseguentemente, avviato dinanzi a tale Tribunale il procedimento disciplinare n. 971 PF 16-17.
L’imprenditrice ingiustamente incolpata, pertanto, si rivolse per la tutela dei suoi diritti allo studio dell’Avv. Prof. Sergio Nicola Aldo Scicchitano.
Pertanto la Sig.ra Wainstein si costituì nel procedimento disciplinare e rappresentò, tra l’altro, al Tribunale Federale Nazionale il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stata solo membro del Consiglio di Amministrazione della società sportiva dal 27 dicembre 2016 all’8 febbraio 2017, come tale privo dei poteri di rappresentare all’esterno la volontà dell’ente.
Tuttavia il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare decise con Com. Uff. n. 80/TNF del 3 maggio 2017 di erogare in danno dell’imprenditrice la sanzione disciplinare della inibizione per 6 mesi.
La decisione assunta era tuttavia fortemente ingiusta avendo il Tribunale interpretato erroneamente le norme dello statuto della società sportiva e fondato il suo erroneo convincimento sulla considerazione che nello statuto sociale era presente una norma (l’art. 15) che prevedeva, genericamente, che in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione la rappresentanza sarebbe spettata a ciascuno dei componenti disgiuntamente.
Il Tribunale Federale Nazionale non aveva, invece, considerato la presenza nello statuto sociale di un’altra norma, segnatamente l’art. 18, che disciplinava in modo specifico l’attribuzione del potere di rappresentanza della società nei rapporti con i terzi ed eventualmente in giudizio, attribuendo tale potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ai componenti del C.D.A., solo ed esclusivamente “nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina”.
A fronte di una sentenza fortemente ingiusta e pregiudizievole è stato immediato il reclamo che l’imprenditrice ha proposto – sempre a ministero del Prof. Avv. Sergio Nicola Aldo Scicchitano – avverso la sentenza e dinanzi alla Corte Federale di Appello.
All’esito del procedimento di appello la Corte Federale di Appello ha evidenziato proprio l’erronea motivazione posta dal Tribunale a fondamento dell’impugnata decisione e, con Com. Uff. n. 134/CFA del 4 luglio 2017, ha deliberato l’annullamento della sanzione ingiustamente inflitta all’imprenditrice. Proprio la rilettura dell’intera vicenda alla stregua dei principi regolatori del diritto societario ha indotto la Corte Federale di Appello a rimodulare l’intera fattispecie interpretandola nell’unico modo possibile ed escludendo, quindi, qualunque forma di responsabilità in capo alla Sig.ra Regina Daniela Wainstein.
Il diritto sportivo deve coordinarsi con il diritto societario
Commento al com. uff. n. 134/cfa (del 4 luglio 2017) della corte federale di appello.
Nell’anno 2016 una cordata di imprenditori italiani – tutti a vario titolo coinvolti nella compagine sociale ed amministrativa di un’unica società – decise di acquistare proprio attraverso tale società l’intero capitale sociale di una nota società di calcio italiana che, proprio in quel momento, stava tuttavia attraversando un periodo di difficoltà patrimoniale, economica e finanziaria.
Tra gli imprenditori facenti parte di tale cordata vi era anche la Sig.ra Regina Daniela Wainstein.
L’operazione di acquisto quote venne effettivamente conclusa il 27 dicembre 2016.
Con apposita delibera della società sportiva venne, innanzitutto, deliberato il mutamento dell’intera compagine sociale, con l’estromissione dei precedenti soci ed amministratori e l’ingresso, quale socio unico, della società partecipata dagli imprenditori costituenti la cordata. Vennero inoltre deliberate le opportune iniziative finalizzate al ripianamento dell’esposizione debitoria della società.
In relazione alla composizione dell’organo amministrativo venne scelta – in luogo della precedente attribuzione del potere amministrativo in forma disgiunta ai due soci uscenti – la diversa forma del Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente e due consiglieri.
Per effetto di tale delibera, la Sig.ra Regina Daniela Wainstein venne quindi designata quale componente del Consiglio di Amministrazione della società calcistica in discorso.
La società calcistica, tuttavia, non riuscì a porre rimedio alla sua ingente esposizione e, conseguentemente, a seguito di istanza di fallimento presentata dalla Procura della Repubblica, venne dichiarata fallita dal competente Tribunale Fallimentare con sentenza emessa e pubblicata il 09.03.2017.
Peraltro occorre considerare che in data 8 febbraio 2017, e nelle more della procedura prefallimentare, l’intero Consiglio di Amministrazione della società sportiva aveva rassegnato le proprie dimissioni e la società aveva deciso di mutare nuovamente la composizione dell’organo amministrativo optando per la forma dell’Amministratore Unico.
Successivamente alla dichiarazione di fallimento, tuttavia, anche la la Procura Federale della F.I.G.C. avviò apposite indagini che coinvolsero immancabilmente componenti del Consiglio di Amministrazione della società sportiva insediatosi per effetto della predetta delibera del 27 dicembre 2016, compresa la Sig.ra Regina Daniela Wainstein.
Il successivo 16 marzo 2017 la Procura Federale della F.I.G.C. comunicava alla Sig.ra Wainstein l’avvenuta conclusione delle indagini contestandole che in qualità di “Consigliere e legale rappresentante pro-tempore” della società sportiva, avrebbe commesso la “violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C..G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al C.U. 97/A del 13 dicembre 2016, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il termine del 31 gennaio 2017, nuova garanzia dell’importo di € 500.000,00, in sostituzione di quella non più efficace……depositata in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017, essendosi avvalsa della garanzia dell’importo di € 300.000,00 certificata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B”.
La Sig.ra Wainstein venne conseguentemente deferita, insieme ad altri , dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, per rispondere del suddetto illecito oggetto di contestazione e venne, conseguentemente, avviato dinanzi a tale Tribunale il procedimento disciplinare n. 971 PF 16-17.
L’imprenditrice ingiustamente incolpata, pertanto, si rivolse per la tutela dei suoi diritti allo studio dell’Avv. Prof. Sergio Nicola Aldo Scicchitano.
Pertanto la Sig.ra Wainstein si costituì nel procedimento disciplinare e rappresentò, tra l’altro, al Tribunale Federale Nazionale il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stata solo membro del Consiglio di Amministrazione della società sportiva dal 27 dicembre 2016 all’8 febbraio 2017, come tale privo dei poteri di rappresentare all’esterno la volontà dell’ente.
Tuttavia il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare decise con Com. Uff. n. 80/TNF del 3 maggio 2017 di erogare in danno dell’imprenditrice la sanzione disciplinare della inibizione per 6 mesi.
La decisione assunta era tuttavia fortemente ingiusta avendo il Tribunale interpretato erroneamente le norme dello statuto della società sportiva e fondato il suo erroneo convincimento sulla considerazione che nello statuto sociale era presente una norma (l’art. 15) che prevedeva, genericamente, che in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione la rappresentanza sarebbe spettata a ciascuno dei componenti disgiuntamente.
Il Tribunale Federale Nazionale non aveva, invece, considerato la presenza nello statuto sociale di un’altra norma, segnatamente l’art. 18, che disciplinava in modo specifico l’attribuzione del potere di rappresentanza della società nei rapporti con i terzi ed eventualmente in giudizio, attribuendo tale potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ai componenti del C.D.A., solo ed esclusivamente “nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina”.
A fronte di una sentenza fortemente ingiusta e pregiudizievole è stato immediato il reclamo che l’imprenditrice ha proposto – sempre a ministero del Prof. Avv. Sergio Nicola Aldo Scicchitano – avverso la sentenza e dinanzi alla Corte Federale di Appello.
All’esito del procedimento di appello la Corte Federale di Appello ha evidenziato proprio l’erronea motivazione posta dal Tribunale a fondamento dell’impugnata decisione e, con Com. Uff. n. 134/CFA del 4 luglio 2017, ha deliberato l’annullamento della sanzione ingiustamente inflitta all’imprenditrice. Proprio la rilettura dell’intera vicenda alla stregua dei principi regolatori del diritto societario ha indotto la Corte Federale di Appello a rimodulare l’intera fattispecie interpretandola nell’unico modo possibile ed escludendo, quindi, qualunque forma di responsabilità in capo alla Sig.ra Regina Daniela Wainstein.
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