Crisi d’impresa. Bilancio e risutrutturazione del debito secondo l’oic 6
Appare chiaro che le nuove norme, dirette a semplificare le procedure di composizione di uno stato di crisi, non sempre sono di facile comprensione sicchè l’ausilio di un Professionista (avvocato o commercialista che sia) esperto in materia facilita e non poco le Imprese che, vendendosi a trovare in uno stato di difficoltà economica, intendano accedervi ricorrendo le condizioni di legge e, in particolare, gli imprenditori che intendano ricorrere alla procedura di ristrutturazione del debito.
L’Organismo Italiano di Contabilità ha approvato, in data 3 agosto 2011, il principio contabile OIC 6, intitolato “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”.
Il documento venne elaborato in quanto, proprio in quell’epoca, a causa della forte crisi economica molte imprese si trovarono nell’impossibilità di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni e furono quindi costrette a raggiungere con i rispettivi creditori accordi finalizzati ad una ristrutturazione del debito.
L’Organismo Italiano di Contabilità, pertanto, ritenne di dovere elaborare il principio in discorso al fine di indicare alle imprese quali fossero i criteri da seguire per la descrizione, nei bilanci societari, delle iniziative di ristrutturazione del debito eventualmente poste in essere.
Per tale motivo il documento venne intitolato “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”.
Il principio in discorso contiene una descrizione delle operazioni di ristrutturazione del debito poste in essere dalle imprese in crisi, affermando che “per ristrutturazione del debito s’intende un’operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato. Per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore”
La definizione appare alquanto chiara ed esente da qualunque possibile dubbio interpretativo, quanto meno per gli esperti in materia.
Secondo il principio in discorso la “ristrutturazione del debito” si sostanzia nel verificarsi di due presupposti:
a) il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria;
b) il creditore, a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore, effettua una concessione al debitore rispetto alle condizioni originarie del contratto che dà luogo ad una perdita”
Pertanto occorre, in primo luogo, che il debitore versi in uno stato di difficoltà finanziaria.
Il principio contabile in discorso è diretto alle imprese che si trovano in una situazione di c.d. “continuità aziendale” (going concern) ed alle operazioni di ristrutturazione del debito finalizzate gestire la crisi d’impresa salvaguardando proprio la continuità aziendale.
Tanto si evince dal passo del documento in cui si afferma che la “difficoltà finanziaria” – come detto presupposto per l’operazione di “ristrutturazione del debito” – ricorre anche quando: “vi possono essere dubbi in merito al fatto che il debitore si trova in una situazione di continuità aziendale (going concern)”
Tali imprese pertanto, ove pongano in essere operazioni di ristrutturazione del debito con il proprio ceto creditorio, dovranno rappresentarle in bilancio tenendo conto anche dei criteri indicati dal principio di contabilità denominato OIC 6.
Si sconsiglia espressamente il “fai da te” e si consiglia a tutti coloro i quali si vengano a trovare in queste condizioni di rivolgersi a Professionisti esperti in materia, non potendo un operatore “generico” affrontare queste tematiche così specifiche e di settore.
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a) il debitore si trova in una situazione di difficoltà finanziaria;
b) il creditore, a causa dello stato di difficoltà finanziaria del debitore, effettua una concessione al debitore rispetto alle condizioni originarie del contratto che dà luogo ad una perdita”
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