
Tassazione atti giudiziari: cosa cambia per le modalità di pagamento
Cambiano le modalità per procedere al pagamento delle tassazioni degli atti giudiziari; di seguito le novità introdotte da una circolare dell’Agenzia delle Entrate di luglio u.s. (n. prot. 143035/2018 del 09.07.2018).
Il sistema attualmente in vigore prevede che il pagamento di imposte, interessi, sanzioni ed accessori dovuti all’Agenzia delle Entrate per la registrazione degli atti giudiziari si esegua mediante il Modello F23, ma il sistema ha i giorni contati.
Secondo la citata direttiva infatti da fine anno i pagamenti in discorso andranno eseguiti con il Modello F24.
Il sistema di pagamento, già previsto dal D. Lgs. 241/1997 come modello unificato di versamento per imposte, contributi ed altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli Enti Previdenziali, viene ora esteso anche per assolvere gli obblighi nascenti dalla tassazione degli atti giudiziari emessi a far data dal 23.07.2018.
Per quelli antecedenti a tale data – si chiarisce al punto “2. Periodo transitorio” della circolare in discorso – resta valido il sistema di pagamento del Modello F23 così come fino al 31.12.2018 saranno considerati validi tutti i versamenti effettuati sia con il Modello F23 che con il Modello F24.
La direttiva dell’Agenzia delle Entrate recepisce quanto già disposto da un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del novembre 2011 che appunto aveva esteso il modello unificato di pagamento F24, prevedendo che la concreta attuazione dei termini e delle modalità delle disposizioni ivi contenute fossero definite dall’Agenzia delle Entrate con appositi provvedimenti.
In tale ottica dunque l’Agenzia ha adottato la circolare in discorso, estendendo ulteriormente l’utilizzo del Modello F24.
Avv. Maddalena Iavazzo

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Il sistema di pagamento, già previsto dal D. Lgs. 241/1997 come modello unificato di versamento per imposte, contributi ed altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli Enti Previdenziali, viene ora esteso anche per assolvere gli obblighi nascenti dalla tassazione degli atti giudiziari emessi a far data dal 23.07.2018.
Per quelli antecedenti a tale data – si chiarisce al punto “2. Periodo transitorio” della circolare in discorso – resta valido il sistema di pagamento del Modello F23 così come fino al 31.12.2018 saranno considerati validi tutti i versamenti effettuati sia con il Modello F23 che con il Modello F24.
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