Pluralità di difensori: distrazione spese processuali solo se tutti i legali non hanno ricevuto onorari
La distrazione delle spese processuali, qualora il cliente sia assistito da più difensori, può avvenire solo se viene attestata l’omessa riscossione degli onorari di tutti gli avvocati. E’ quanto ha statuito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza 21281 del 29 agosto, chiarendo l’operatività dell’art. 93 c.p.c. Più nel dettaglio, nel caso in questione, dopo aver fruttuosamente ottenuto un decreto ingiuntivo, uno dei due difensori legali della parte vittoriosa aveva fatto espressa richiesta per l’adozione del provvedimento di distrazione delle spese processuali in suo favore. Di contro, il secondo legale non si era dichiarato antistatario e non aveva richiesto la distrazione in proprio favore delle spese.
Al fine di risolvere la questione, la Suprema Corte prende le mosse dall’art 93 c.p.c., precisando la sua applicabilità. La norma in esame infatti prevede che il difensore con procura può chiedere che il giudice distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipato. L’articolo quindi va interpretato nel senso che la richiesta di distrazione, anche quando proveniente da uno solo dei procuratori, deve comunque concernere l’intero collegio difensivo. Di conseguenza, qualora la parte abbia più avvocati, costituisce condizione per l’adozione del provvedimento di distrazione la dichiarazione dell’omessa riscossione dei compensi da parte di tutti i difensori in procura, non solamente di uno di essi. Dichiarazione che, sicuramente può essere effettuata da uno dei difensori se munito di mandato ad agire disgiuntamente, ma che deve essere necessariamente riferita all’intero collegio difensivo.
In parole semplici, la dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei legali della parte, ma deve riguardare il mancato pagamento degli onorari di tutti gli avvocati.
Il Collegio, pertanto, ha elaborato il seguente principio di diritto “Se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 93 c.p.c., richiede l’attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta. Tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma Elle deve essere necessariamente riferita all’intero collegio difensivo“.
Dott. Stefano Liani
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La distrazione delle spese processuali, qualora il cliente sia assistito da più difensori, può avvenire solo se viene attestata l’omessa riscossione degli onorari di tutti gli avvocati. E’ quanto ha statuito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza 21281 del 29 agosto, chiarendo l’operatività dell’art. 93 c.p.c. Più nel dettaglio, nel caso in questione, dopo aver fruttuosamente ottenuto un decreto ingiuntivo, uno dei due difensori legali della parte vittoriosa aveva fatto espressa richiesta per l’adozione del provvedimento di distrazione delle spese processuali in suo favore. Di contro, il secondo legale non si era dichiarato antistatario e non aveva richiesto la distrazione in proprio favore delle spese.
Al fine di risolvere la questione, la Suprema Corte prende le mosse dall’art 93 c.p.c., precisando la sua applicabilità. La norma in esame infatti prevede che il difensore con procura può chiedere che il giudice distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipato. L’articolo quindi va interpretato nel senso che la richiesta di distrazione, anche quando proveniente da uno solo dei procuratori, deve comunque concernere l’intero collegio difensivo. Di conseguenza, qualora la parte abbia più avvocati, costituisce condizione per l’adozione del provvedimento di distrazione la dichiarazione dell’omessa riscossione dei compensi da parte di tutti i difensori in procura, non solamente di uno di essi. Dichiarazione che, sicuramente può essere effettuata da uno dei difensori se munito di mandato ad agire disgiuntamente, ma che deve essere necessariamente riferita all’intero collegio difensivo.
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