
Concorso di colpa del danneggiato: il giudicato penale non preclude l’accertamento civile
Con la sentenza n. 15932/2018 la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine agli effetti preclusivi del giudicato penale in sede di accertamento civile nel caso di concorso di colpa del danneggiato.
Nel caso di specie gli eredi della vittima di un sinistro stradale intentavano una causa nei confronti del responsabile e della compagnia assicurativa per il risarcimento del danno.
Nei primi due gradi di merito veniva riconosciuto un concorso di colpa della vittima, la quale aveva concorso alla causazione dell’evento morte sicché il responsabile e la compagnia assicurativa venivano condannati in maniera proporzionale alla percentuale di responsabilità loro ascritta.
Gli eredi della vittima ricorrevano in Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p. (efficacia del giudicato penale di condanna nel giudizio civile e amministrativo) poiché il responsabile dell’incidente era stato condannato con sentenza passata in giudicato per omicidio colposo sicché era precluso al giudice civile procedere ad un nuovo accertamento con una diversa ricostruzione dei fatti.
La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato le doglianze esposte nel ricorso precisando che “per fatto accertato dal giudice penale deve sempre intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall’accadimento oggettivo” sicché l’azione preclusiva del giudicato penale deve riguardare la ricostruzione storico-dinamica degli elementi materiali (condotta-nesso di causalità-evento) e non anche il loro apprezzamento e la loro valutazione poiché il giudice civile può indagare su aspetti che non hanno alcuna rilevanza penale ma incidenti sull’apporto causale nella produzione dell’evento.
Tale ermeneutica deriva dai principi generali in materia di colpa poiché – come precisato dai Giudici di legittimità – in sede civile il concorso di colpa del danneggiato determina una riduzione di responsabilità del danneggiante con conseguente riduzione del risarcimento ex art. 1227 co. 1 c.c. mentre nel giudizio penale, pur sussistendo un concorso di colpa del danneggiato, lo stesso assume rilevanza soltanto quando da solo è idoneo a determinare l’evento ai sensi dell’art. 41 c.p.
Di talché il giudice civile può sempre accertare un eventuale concorso di colpa del danneggiato ai fini del risarcimento del danno pur non avendo avuto tale concorso alcuna rilevanza ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo in sede penale.
Dott. Ettore Salvatore Masullo

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Gli eredi della vittima ricorrevano in Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p. (efficacia del giudicato penale di condanna nel giudizio civile e amministrativo) poiché il responsabile dell’incidente era stato condannato con sentenza passata in giudicato per omicidio colposo sicché era precluso al giudice civile procedere ad un nuovo accertamento con una diversa ricostruzione dei fatti.
La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato le doglianze esposte nel ricorso precisando che “per fatto accertato dal giudice penale deve sempre intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall’accadimento oggettivo” sicché l’azione preclusiva del giudicato penale deve riguardare la ricostruzione storico-dinamica degli elementi materiali (condotta-nesso di causalità-evento) e non anche il loro apprezzamento e la loro valutazione poiché il giudice civile può indagare su aspetti che non hanno alcuna rilevanza penale ma incidenti sull’apporto causale nella produzione dell’evento.
Tale ermeneutica deriva dai principi generali in materia di colpa poiché – come precisato dai Giudici di legittimità – in sede civile il concorso di colpa del danneggiato determina una riduzione di responsabilità del danneggiante con conseguente riduzione del risarcimento ex art. 1227 co. 1 c.c. mentre nel giudizio penale, pur sussistendo un concorso di colpa del danneggiato, lo stesso assume rilevanza soltanto quando da solo è idoneo a determinare l’evento ai sensi dell’art. 41 c.p.
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