Ricorso per Cassazione: improcedibile se depositato oltre 20 giorni dall'ultima notificazione
La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza n. 19024/2018, depositata il 17 luglio ha rammentato che secondo quanto stabilito dall’art. 369 c.p.c. “il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto”.
Nel caso di specie il ricorrente si è visto rigettare sia in primo che in secondo grado la domanda di declaratoria di nullità del licenziamento al medesimo intimato da parte del Comune di Savona ed ha pertanto proposto ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto fondata l’eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dal controricorrente in quanto il ricorso per Cassazione è stato notificato a mezzo PEC al Comune in data 09.06.17 ed è stato poi depositato in cancelleria solo il 03.07.17, superando così il termine di venti giorni previsto dall’art. 369 c.p.c.
Dopo aver esaminato gli atti, la Suprema Corte ha infatti rilevato che il ricorso è stato correttamente notificato via PEC in data 09.06.17 ed altresì che il medesimo ricorso è stato nuovamente notificato mediante servizio postale con procedura avviata in data 10.06.17 e terminata in data 14.06.17.
Ad un tal riguardo gli Ermellini hanno richiamato il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l’art. 369, c. 1 cod.proc.civ., che stabilisce che il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte va eseguito entro venti giorni dall’”ultima notificazione“, deve essere interpretato nel senso che ultima notifica è quella eseguita nei confronti d’una delle più controparti cui il ricorso deve essere notificato e non lo sia ancora stato in precedenza, non già quella reiterata nei confronti della medesima parte, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notifica”.
Pertanto, poiché nel caso di specie la prima notifica effettuata, ossia quella via pec in data 09.06.17, risulta priva di vizi di nullità, è dalla medesima data che va calcolata la decorrenza del termine di 20 giorni per il deposito del ricorso; dunque il ricorso depositato in data 03.07.17 è tardivo poiché depositato oltre il termine dei 20 giorni di cui all’art. 369 c.p.c.
Per detto motivo la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile.
Dott.ssa Carmen Giovannini
Ricorso per Cassazione: improcedibile se depositato oltre 20 giorni dall'ultima notificazione
La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza n. 19024/2018, depositata il 17 luglio ha rammentato che secondo quanto stabilito dall’art. 369 c.p.c. “il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto”.
Nel caso di specie il ricorrente si è visto rigettare sia in primo che in secondo grado la domanda di declaratoria di nullità del licenziamento al medesimo intimato da parte del Comune di Savona ed ha pertanto proposto ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto fondata l’eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dal controricorrente in quanto il ricorso per Cassazione è stato notificato a mezzo PEC al Comune in data 09.06.17 ed è stato poi depositato in cancelleria solo il 03.07.17, superando così il termine di venti giorni previsto dall’art. 369 c.p.c.
Dopo aver esaminato gli atti, la Suprema Corte ha infatti rilevato che il ricorso è stato correttamente notificato via PEC in data 09.06.17 ed altresì che il medesimo ricorso è stato nuovamente notificato mediante servizio postale con procedura avviata in data 10.06.17 e terminata in data 14.06.17.
Ad un tal riguardo gli Ermellini hanno richiamato il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l’art. 369, c. 1 cod.proc.civ., che stabilisce che il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte va eseguito entro venti giorni dall’”ultima notificazione“, deve essere interpretato nel senso che ultima notifica è quella eseguita nei confronti d’una delle più controparti cui il ricorso deve essere notificato e non lo sia ancora stato in precedenza, non già quella reiterata nei confronti della medesima parte, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notifica”.
Pertanto, poiché nel caso di specie la prima notifica effettuata, ossia quella via pec in data 09.06.17, risulta priva di vizi di nullità, è dalla medesima data che va calcolata la decorrenza del termine di 20 giorni per il deposito del ricorso; dunque il ricorso depositato in data 03.07.17 è tardivo poiché depositato oltre il termine dei 20 giorni di cui all’art. 369 c.p.c.
Per detto motivo la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile.
Dott.ssa Carmen Giovannini
Recent posts.
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]
Con l’ordinanza n. 26184 del 7 ottobre 2024 la Suprema Corte di Cassazione si esprime sulla questione riguardante la responsabilità dei soci a seguito dell’estinzione della società. La fattispecie da cui trae origine la pronuncia [...]
Recent posts.
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]