Cessione del contratto di locazione: non è necessario il consenso del conduttore
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18536 del 13.07.2018 si è pronunciata sulla cessione del contratto di locazione da parte del locatore ad un terzo.
Nello specifico il Giudice di primo grado aveva ritenuto valida ed efficace la cessione del contratto di locazione da parte dell’originario locatore in favore del coniuge, senza il consenso del conduttore ceduto, sul presupposto che l’art. 1594 c.c., è norma derogatoria al principio generale di cui all’art. 1406 c.c..
Il Giudice di appello, invece, ha ravvisato nella specie un caso di cessione del contratto di locazione, con conseguente operatività dell’art. 1406 c.c..
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso in Cassazione, lamentando che i fatti erano stati interpretati erroneamente, sottolineando che nel caso di specie la cessione del contratto di locazione era avvenuta non dal c.d. lato passivo, cioè dal conduttore al terzo, ma dal lato attivo, cioè dal locatore al terzo.
Secondo la Suprema Corte la ratio della disciplina della cessione del contratto dal lato passivo è quella di consentire al locatore di potersi opporre alla cessione o alla sublocazione, in quanto, essendo la locazione un contratto a prestazioni corrispettive, assume rilievo determinante la figura del conduttore, per questo è richiesto il consenso del locatore alla cessione della locazione e/o sublocazione.
Tale ratio per il Collegio non ricorre nel caso di cessione del contratto di locazione dal c.d. lato attivo, che realizza una semplice cessione del credito, costituito dal pagamento dei canoni di locazione, in quanto il conduttore conserva integra la sua posizione nel rapporto contrattuale e versa in una posizione di indifferenza giuridica rispetto al soggetto al quale deve pagare il canone di locazione.
In conclusione, la pronuncia in commento ha stabilito che nel caso di specie non è necessario il consenso del conduttore ceduto che si desume a contraris dalla stessa lettera dell’art. 1594 c.c., in quanto in considerazione dell’intuitu personae che caratterizza il contratto di locazione, il conduttore non ha la facoltà di cedere il contratto senza il consenso del locatore, ragionando a contrario, quest’ultimo ha la facoltà di cedere il contratto ad altro soggetto, senza il consenso del conduttore, proprio perché al conduttore è giuridicamente indifferente chi sia il soggetto attivo del rapporto contrattuale destinatario del pagamento dei canoni.
Dott.ssa Giulia Colicchio
Cessione del contratto di locazione: non è necessario il consenso del conduttore
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Il Giudice di appello, invece, ha ravvisato nella specie un caso di cessione del contratto di locazione, con conseguente operatività dell’art. 1406 c.c..
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso in Cassazione, lamentando che i fatti erano stati interpretati erroneamente, sottolineando che nel caso di specie la cessione del contratto di locazione era avvenuta non dal c.d. lato passivo, cioè dal conduttore al terzo, ma dal lato attivo, cioè dal locatore al terzo.
Secondo la Suprema Corte la ratio della disciplina della cessione del contratto dal lato passivo è quella di consentire al locatore di potersi opporre alla cessione o alla sublocazione, in quanto, essendo la locazione un contratto a prestazioni corrispettive, assume rilievo determinante la figura del conduttore, per questo è richiesto il consenso del locatore alla cessione della locazione e/o sublocazione.
Tale ratio per il Collegio non ricorre nel caso di cessione del contratto di locazione dal c.d. lato attivo, che realizza una semplice cessione del credito, costituito dal pagamento dei canoni di locazione, in quanto il conduttore conserva integra la sua posizione nel rapporto contrattuale e versa in una posizione di indifferenza giuridica rispetto al soggetto al quale deve pagare il canone di locazione.
In conclusione, la pronuncia in commento ha stabilito che nel caso di specie non è necessario il consenso del conduttore ceduto che si desume a contraris dalla stessa lettera dell’art. 1594 c.c., in quanto in considerazione dell’intuitu personae che caratterizza il contratto di locazione, il conduttore non ha la facoltà di cedere il contratto senza il consenso del locatore, ragionando a contrario, quest’ultimo ha la facoltà di cedere il contratto ad altro soggetto, senza il consenso del conduttore, proprio perché al conduttore è giuridicamente indifferente chi sia il soggetto attivo del rapporto contrattuale destinatario del pagamento dei canoni.
Dott.ssa Giulia Colicchio
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