Cosa fare in caso di insolvenza
Dichiarazione di fallimento e stato di insolvenza: requisiti soggettivi e oggettivi
L’incubo costante per l’imprenditore che versa in uno stato di crisi è proprio quello di vedere la propria impresa cadere in fallimento.
Non tutti gli imprenditori (individuali o collettivi) possono essere assoggettati al fallimento ma solo alcuni ed in particolare gli imprenditori che hanno determinati requisiti.
E solo chi “mastica” quotidianamente il diritto fallimentare “come il pane” può conoscere tali requisiti e risolvere quei dubbi costanti dell’imprenditore in crisi.
Spesso quindi accade che l’imprenditore in crisi teme di poter fallire senza sapere se effettivamente possiede tali necessari requisiti.
L’articolo vuole quindi chiarire quali siano i requisiti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento, cercando di consentire ad alcuni imprenditori di fare sonni tranquilli.
1 – REQUISITI SOGGETTIVI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
Il requisito soggettivo per la dichiarazione di fallimento è quello che indica quale tipo di natura debba avere l’imprenditore.
L’art. 1 della Legge Fallimentare prevede espressamente che solo l’imprenditore che esercita un’attività commerciale (imprenditore individuale, società, associazione o diverso ente) può essere dichiarato fallito.
Per cui chi esercita in modo concreto ed effettivo l’attività d’impresa, quando cioè l’imprenditore compia atti economici con una finalità non equivoca di conseguire gli scopi d’impresa.
2 – REQUISITI OGGETTIVI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: STATO D’INSOLVENZA
Uno dei requisiti oggettivi per la dichiarazione di fallimento è quello previsto dall’art. 5 comma 1 della Legge Fallimentare è cioè lo stato d’insolvenza.
Lo stato d’insolvenza consiste nell’impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazione assunte.
Pertanto il creditore che richiede il fallimento di un’impresa dovrà necessariamente fornire un principio di prova in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza1.
3 – REQUISITI OGGETTIVI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: SOGLIE DI FALLIBILITÀ
Ora passiamo ai dati numerici. L’art. 1 comma 2 della Legge Fallimentare indica infatti le soglie dimensionali da superare affinchè l’impresa venga dichiarata fallita.
L’imprenditore fallisce inoltre quando, nell’arco dei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, supera almeno una delle seguenti soglie:
- se ha avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a € 300.000,00;
- se ha realizzato ricavi lordi di ammontare complessivo annuo superiore a € 200.000,00;
- se ha un ammontare di debiti (anche non scaduti e non definitivamente accertati) superiore a € 500.000,00.
4 – REQUISITI OGGETTIVI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: LIMITE GENERALE DELL’AMMONTARE DEI DEBITI
Infine dall’art. 15 comma 9 della Legge Fallimentare è previsto un ulteriore requisito oggettivo: quello dell’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati che deve essere necessariamente superiore ad € 30.000,00.
Tale requisito è fondamentale proprio perché anche in presenza degli altri requisiti soggettivi ed oggettivi se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati, al momento della decisione del Tribunale, non supera la soglia dei 30.000,00 € è esclusa l’apertura del fallimento.
5 – CONCLUSIONI: CHI PUÒ FALLIRE?
In breve solo l’imprenditore che esercita un’attività commerciale, che versa in uno stato di insolvenza, che nell’arco dei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, supera almeno una delle tre soglie indicate e che ha un ammontare di debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 può esser dichiarato fallito.
Tutti gli altri possono continuare a fare sonni tranquilli!
6 – CHE COS’È LO STATO DI INSOLVENZA E COSA FARE IN CASO DI INSOLVENZA
Di seguito una breve guida su come riconoscere lo stato di insolvenza e cosa fare in caso di insolvenza prima di arrivare al fallimento.
6.1 – Che cos’è lo stato di insolvenza
Per la dichiarazione di fallimento la legge richiede che si verifichi lo stato di insolvenza.
Per stato di insolvenza si intende la situazione in cui un imprenditore commerciale non è in grado di pagare regolarmente e con mezzi normali i propri debiti perché non può procurarsi, neanche in futuro, i mezzi per effettuare i pagamenti. L’imprenditore in stato di insolvenza non riesce a procurarsi i mezzi normali di pagamento. Sono considerati generalmente mezzi normali di pagamento il denaro, gli assegni e tutti quegli strumenti che la tecnica commerciale riconosce, come mezzi di pagamento.
Durante la sua vita una società può attraversare dei momenti di crisi. Se la crisi è “lieve” e quindi è facilmente superabile, la società può chiedere l’accesso a degli istituti (concordato preventivo, piano di risanamento e accordo di ristrutturazione) che consentono di superare la crisi o di trovare un accordo con i creditori, evitando il fallimento.
Se invece la società è in stato di insolvenza, e cioè non è più in grado di soddisfare regolarmente di pagare i propri debiti, la legge disciplina alcune procedure il cui scopo è quello di liquidare il patrimonio dell’imprenditore, dividendolo tra i creditori. La più importante di queste procedure è il fallimento.
7 – COSA SIGNIFICA PAGARE REGOLARMENTE I PROPRI DEBITI?
L’imprenditore che si trova in stato di insolvenza molto spesso effettua dei pagamenti in ritardo oppure, non è preciso nei pagamenti o, ancora, paga in maniera incompleta il proprio debito; di conseguenza, questi ritardi nei pagamenti o comunque negli adempimenti oppure, adempimenti non esatti, e\o veri e propri inadempimenti, rendono chiaro che l’imprenditore è in stato di insolvenza. Tuttavia, se la difficoltà a reperire i mezzi di pagamento pattuiti è momentanea non sussiste lo stato di insolvenza.
8 – QUALI SONO I POSSIBILI FATTORI CHE INDICANO UNO STATO DI INSOLVENZA?
I possibili indicatori dello stato di insolvenza possono essere:
- rifiuto di finanziamenti da parte delle banche,
- cessazione dei pagamenti,
- pagamenti con mezzi anormali,
- inadempimenti gravi,
- numerosi decreti ingiuntivi al debitore,
- numerosi protesti,
Nei casi più gravi gli indicatori dello stato di insolvenza si manifestano:
- con la fuga dell’imprenditore;
- con la latitanza dell’imprenditore;
- con la chiusura dei locali;
- con la sottrazione dell’attivo della società;
- con la diminuzione non giustificata dell’attivo della società.
9. COSA FARE SE LA SOCIETÀ È IN STATO DI INSOLVENZA?
L’imprenditore in stato di insolvenza può:
– deliberare lo scioglimento, liquidare i beni aziendali e ripartirne il ricavato tra i creditori. Al termine della procedura l’impresa si estingue. Se però uno o più creditori non sono soddisfatti e non rinunciano a far valere le loro pretese, la liquidazione può sfociare in una procedura concorsuale (nella maggioranza dei casi: fallimento o concordato preventivo);
– chiedere l’ammissione alla procedura di concordato preventivo;
– chiedere il fallimento (che può essere richiesto anche dai creditori)
E’ utile precisare che è in corso la riforma della legge fallimentare che renderà possibile affrontare in anticipo la crisi derivante dallo stato di insolvenza e che prevede la sostituzione del “fallimento” con la “liquidazione giudiziale”: con la liquidazione giudiziale sarà possibile “accordarsi” con i creditori e liberarsi dei debiti entro tre anni dalla proposta.
1 Tribunale Mantova, 16 Novembre 2006. Pres., est. Bernardi.
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Non tutti gli imprenditori (individuali o collettivi) possono essere assoggettati al fallimento ma solo alcuni ed in particolare gli imprenditori che hanno determinati requisiti.
E solo chi “mastica” quotidianamente il diritto fallimentare “come il pane” può conoscere tali requisiti e risolvere quei dubbi costanti dell’imprenditore in crisi.
Spesso quindi accade che l’imprenditore in crisi teme di poter fallire senza sapere se effettivamente possiede tali necessari requisiti.
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1 – REQUISITI SOGGETTIVI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
Il requisito soggettivo per la dichiarazione di fallimento è quello che indica quale tipo di natura debba avere l’imprenditore.
L’art. 1 della Legge Fallimentare prevede espressamente che solo l’imprenditore che esercita un’attività commerciale (imprenditore individuale, società, associazione o diverso ente) può essere dichiarato fallito.
Per cui chi esercita in modo concreto ed effettivo l’attività d’impresa, quando cioè l’imprenditore compia atti economici con una finalità non equivoca di conseguire gli scopi d’impresa.
2 – REQUISITI OGGETTIVI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: STATO D’INSOLVENZA
Uno dei requisiti oggettivi per la dichiarazione di fallimento è quello previsto dall’art. 5 comma 1 della Legge Fallimentare è cioè lo stato d’insolvenza.
Lo stato d’insolvenza consiste nell’impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazione assunte.
Pertanto il creditore che richiede il fallimento di un’impresa dovrà necessariamente fornire un principio di prova in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza1.
3 – REQUISITI OGGETTIVI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: SOGLIE DI FALLIBILITÀ
Ora passiamo ai dati numerici. L’art. 1 comma 2 della Legge Fallimentare indica infatti le soglie dimensionali da superare affinchè l’impresa venga dichiarata fallita.
L’imprenditore fallisce inoltre quando, nell’arco dei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, supera almeno una delle seguenti soglie:
- se ha avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a € 300.000,00;
- se ha realizzato ricavi lordi di ammontare complessivo annuo superiore a € 200.000,00;
- se ha un ammontare di debiti (anche non scaduti e non definitivamente accertati) superiore a € 500.000,00.
4 – REQUISITI OGGETTIVI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO: LIMITE GENERALE DELL’AMMONTARE DEI DEBITI
Infine dall’art. 15 comma 9 della Legge Fallimentare è previsto un ulteriore requisito oggettivo: quello dell’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati che deve essere necessariamente superiore ad € 30.000,00.
Tale requisito è fondamentale proprio perché anche in presenza degli altri requisiti soggettivi ed oggettivi se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati, al momento della decisione del Tribunale, non supera la soglia dei 30.000,00 € è esclusa l’apertura del fallimento.
5 – CONCLUSIONI: CHI PUÒ FALLIRE?
In breve solo l’imprenditore che esercita un’attività commerciale, che versa in uno stato di insolvenza, che nell’arco dei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, supera almeno una delle tre soglie indicate e che ha un ammontare di debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 può esser dichiarato fallito.
Tutti gli altri possono continuare a fare sonni tranquilli!
6 – CHE COS’È LO STATO DI INSOLVENZA E COSA FARE IN CASO DI INSOLVENZA
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6.1 – Che cos’è lo stato di insolvenza
Per la dichiarazione di fallimento la legge richiede che si verifichi lo stato di insolvenza.
Per stato di insolvenza si intende la situazione in cui un imprenditore commerciale non è in grado di pagare regolarmente e con mezzi normali i propri debiti perché non può procurarsi, neanche in futuro, i mezzi per effettuare i pagamenti. L’imprenditore in stato di insolvenza non riesce a procurarsi i mezzi normali di pagamento. Sono considerati generalmente mezzi normali di pagamento il denaro, gli assegni e tutti quegli strumenti che la tecnica commerciale riconosce, come mezzi di pagamento.
Durante la sua vita una società può attraversare dei momenti di crisi. Se la crisi è “lieve” e quindi è facilmente superabile, la società può chiedere l’accesso a degli istituti (concordato preventivo, piano di risanamento e accordo di ristrutturazione) che consentono di superare la crisi o di trovare un accordo con i creditori, evitando il fallimento.
Se invece la società è in stato di insolvenza, e cioè non è più in grado di soddisfare regolarmente di pagare i propri debiti, la legge disciplina alcune procedure il cui scopo è quello di liquidare il patrimonio dell’imprenditore, dividendolo tra i creditori. La più importante di queste procedure è il fallimento.
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- rifiuto di finanziamenti da parte delle banche,
- cessazione dei pagamenti,
- pagamenti con mezzi anormali,
- inadempimenti gravi,
- numerosi decreti ingiuntivi al debitore,
- numerosi protesti,
Nei casi più gravi gli indicatori dello stato di insolvenza si manifestano:
- con la fuga dell’imprenditore;
- con la latitanza dell’imprenditore;
- con la chiusura dei locali;
- con la sottrazione dell’attivo della società;
- con la diminuzione non giustificata dell’attivo della società.
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– chiedere l’ammissione alla procedura di concordato preventivo;
– chiedere il fallimento (che può essere richiesto anche dai creditori)
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