
Moglie disoccupata poco propensa a trovare un lavoro: addio assegno di mantenimento
In tema di separazione, con l’ordinanza n. 6886/2018 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri che il Giudice deve osservare in ordine alla concessione o meno dell’assegno di mantenimento in favore di uno dei due ex coniugi.
Il caso di specie ha riguardato la revoca dell’assegno di mantenimento ai danni della ex moglie da parte della Corte d’Appello, la quale, riformando totalmente la sentenza del giudice di primo grado, ha ritenuto “colpevole lo stato di disoccupazione” vissuto dalla donna sicché l’assegno percepito pari a Euro 800,00 non poteva trovare giustificazione alcuna.
La Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sui motivi di gravame del ricorso intentato dalla ex moglie, ha confermato la pronuncia dei giudici d’Appello ritenendo le argomentazioni di parte ricorrente totalmente infondati.
Difatti, i giudici di legittimità, pur riconoscendo un evidente divario economico tra le capacità economiche dei coniugi, hanno evidenziato che la donna non ha provato innanzi ai giudici di prime cure di “essersi attivata per reperire un’occupazione” rilevando il fatto che “nel tempo (circa sei anni) trascorso dalla data del deposito del ricorso per separazione” la donna non sia riuscita a trovare un lavoro.
Hanno precisato ulteriormente gli Ermellini, che, la prova in giudizio della ricorrenza dei presupposti dell’assegno incombe sempre su chi chiede il mantenimento e nel contempo tale prova ha ad aggetto anche l’incolpevolezza del coniuge richiedente di trovare un lavoro.
Per questi motivi la Corte ha rigettato il ricorso della donna condannando la stessa alla liquidazione delle spese di lite.
Dott. Salvatore Ettore Masullo

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Difatti, i giudici di legittimità, pur riconoscendo un evidente divario economico tra le capacità economiche dei coniugi, hanno evidenziato che la donna non ha provato innanzi ai giudici di prime cure di “essersi attivata per reperire un’occupazione” rilevando il fatto che “nel tempo (circa sei anni) trascorso dalla data del deposito del ricorso per separazione” la donna non sia riuscita a trovare un lavoro.
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