Giudizio civile di danni: che valore ha la sentenza penale di assoluzione?
Con ordinanza n. 11791 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione si è trovata a precisare il valore probatorio di una sentenza penale di assoluzione nell’ambito di un giudizio civilistico di risarcimento dei danni.
La controversia ha ad oggetto una richiesta di risarcimento danni per lesioni riportate da un pedone investito da un motociclo mentre tentata di attraversare la strada.
Il Giudice di Pace ha rigettato la richiesta rilevando l’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione dal reato di cui all’art. 590, primo comma, cod. pen..
Il Tribunale ha anch’esso respinto il gravame del pedone.
Il Ricorrente si lamenta in Cassazione che la sentenza di assoluzione non aveva efficacia preclusiva di un nuovo accertamento in quanto l’assoluzione veniva pronunciata solo per assenza di prove.
La Cassazione ritiene il motivo infondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell’art. 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 (nell’ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530, comma secondo cod. proc. pen.; inoltre, l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo penale (Cass. 30/08/2004, n. 17401; Cass. 30/10/2007, n. 22883; Cass. 11/02/2011, n. 3376; Cass., ord., 13/11/2013, n. 25538).
Nel caso in esame gli Ermellini rilevano che il giudice di prima cure aveva in maniera approfondita esaminato la sentenza di assoluzione (soprattutto nella sua parte motiva) verificando che la pronuncia appariva “incentrata più che sull’insufficienza delle risultanze probatorie, su un’assoluta mancanza di elementi probatori in ordine all’accadimento dell’incidente e alla riferibilità causale ad esso dell’evento lesivo lamentato dall’odierna appellante“.
Sulla base di tali motivi la sentenza risultava corretta avendo rispettato i principi sopra esposti.
Avv. Gavril Zaccaria
Giudizio civile di danni: che valore ha la sentenza penale di assoluzione?
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La Cassazione ritiene il motivo infondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell’art. 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 (nell’ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530, comma secondo cod. proc. pen.; inoltre, l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo penale (Cass. 30/08/2004, n. 17401; Cass. 30/10/2007, n. 22883; Cass. 11/02/2011, n. 3376; Cass., ord., 13/11/2013, n. 25538).
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