Notifica dell'atto di appello: la prova è nel timbro
La Suprema Corte con l’ordinanza n.8862/2018 ha stabilito che “la notificazione di un atto processuale, almeno quando debba effettuarsi entro un termine prestabilito, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato”.
Nel caso di specie il dipartimento della Regione Calabria ha pronunciato ordinanza-ingiunzione ai danni di un società per illeciti «in materia di esercizio di concessioni demaniali marittime».
Il Giudice di Pace adito ha accolto l’opposizione degli ingiunti, annullando l’ordinanza; successivamente la Regione Calabria ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado innanzi al Tribunale di Paola che ha dichiarato inammissibile il gravame per tardività dell’impugnazione, evidenziando che la sentenza di primo grado era stata depositata in cancelleria in data 22.9.2011, cosicché il termine “lungo”, pari a sei mesi, scadeva il 22.3.2012 mentre l’atto di appello era stato “notificato a mani del procuratore di parte appellata solamente in data 27.03.2012, per come risulta dalla relata di notifica apposta in calce, ovverosia oltre il termine perentorio di cui all’art. 327 c.p.c.”.
Contro quest’ultima decisione la Regione citata ha proposto ricorso per Cassazione articolando un unico motivo, ossia la falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c.
La Suprema Corte accogliendo il ricorso ha stabilito che “il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell’impugnazione è costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese”
Dott. Adriano Izzo
Notifica dell'atto di appello: la prova è nel timbro
La Suprema Corte con l’ordinanza n.8862/2018 ha stabilito che “la notificazione di un atto processuale, almeno quando debba effettuarsi entro un termine prestabilito, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato”.
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