
Legge 104, il licenziamento per abuso nei permessi
La Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con ordinanza n. 8209 del 4 aprile 2018, si è pronunciata in merito al licenziamento subito in seguito all’abuso del permesso ex lege n. 104/1992.
Nel caso di specie la lavoratrice si è vista confermare sia in primo che in secondo grado la legittimità del licenziamento subito per aver abusivamente fruito del permesso di cui sopra.
Alla base delle pronunce di merito i Giudici hanno addotto la sussistenza della gravità dell’abuso del diritto, non intaccata né dall’apprezzamento della pregressa condotta lavorativa della lavoratrice, né dall’instabilità psichica della medesima, ritenendo pertanto la gravità dell’abuso proporzionata all’irrogazione della massima sanzione.
La lavoratrice ha proposto dunque ricorso per Cassazione in virtù del fatto che la Corte territoriale avrebbe reso la propria pronuncia solo in apparente conformità con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità al riguardo che sarebbe stato posto a fondamento della pronuncia stessa e denunciando altresì un superficiale esame della documentazione versata in atti.
La Suprema Corte ha trattato congiuntamente entrambi i motivi in quanto connessi tra loro, rilevando che “il principio espresso da questa Corte con le decisioni richiamate nella motivazione dell’impugnata sentenza ha portata generale e non presuppone la reiterazione della condotta integrante l’abuso del diritto, risultando, pertanto, idoneo a sorreggere il percorso logico-valutativo intrapreso dalla Corte territoriale e condotto, secondo quanto emerge dalla motivazione espressa, tenendo ampiamente conto della documentazione invocata a sostegno della propria prospettazione dalla ricorrente e addivenendo, in puntuale contrappunto con le risultanze della medesima, a sancirne l’irrilevanza sotto il profilo della loro incidenza limitativa della gravità della condotta, correttamente apprezzata in conformità ai criteri indicati da questa Corte”.
La Suprema Corte, pertanto, ritenendo infondati i motivi alla base del ricorso ha rigettato il medesimo condannando la ricorrente al pagamento delle spese.
Dott.ssa Carmen Giovannini

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La Suprema Corte ha trattato congiuntamente entrambi i motivi in quanto connessi tra loro, rilevando che “il principio espresso da questa Corte con le decisioni richiamate nella motivazione dell’impugnata sentenza ha portata generale e non presuppone la reiterazione della condotta integrante l’abuso del diritto, risultando, pertanto, idoneo a sorreggere il percorso logico-valutativo intrapreso dalla Corte territoriale e condotto, secondo quanto emerge dalla motivazione espressa, tenendo ampiamente conto della documentazione invocata a sostegno della propria prospettazione dalla ricorrente e addivenendo, in puntuale contrappunto con le risultanze della medesima, a sancirne l’irrilevanza sotto il profilo della loro incidenza limitativa della gravità della condotta, correttamente apprezzata in conformità ai criteri indicati da questa Corte”.
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