Obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento: la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5593/18 depositata il 08.03.18 si è pronunciata in merito all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Catania, riformando la sentenza del Tribunale, ha annullato l’obbligo del marito di corrispondere alla moglie l’assegno mensile di mantenimento ritenendo determinante ai fini del decidere il fatto che il matrimonio fosse durato solo due anni e che il marito percepisse una pensione poco elevata e che pagasse anche l’affitto della casa in cui viveva, al contrario della moglie che era molto più giovane, aveva un lavoro ed una casa di sua proprietà.
La moglie ha pertanto proposto ricorso avverso detta pronuncia lamentando un’errata valutazione dei redditi delle parti.
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile laddove lo stesso era diretto ad ottenere una rivisitazione del giudizio di fatto riguardante le condizioni economiche e reddituali dei coniugi e laddove, denunciando genericamente l’illogicità della sentenza e criticando l’interpretazione degli elementi probatori resa dal giudice di merito, insisteva per una diversa valutazione degli stessi.
Alla luce di tali considerazioni la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso ed ha condannato la ricorrente alle spese.
Dott.ssa Carmen Giovannini
Obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento: la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5593/18 depositata il 08.03.18 si è pronunciata in merito all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Catania, riformando la sentenza del Tribunale, ha annullato l’obbligo del marito di corrispondere alla moglie l’assegno mensile di mantenimento ritenendo determinante ai fini del decidere il fatto che il matrimonio fosse durato solo due anni e che il marito percepisse una pensione poco elevata e che pagasse anche l’affitto della casa in cui viveva, al contrario della moglie che era molto più giovane, aveva un lavoro ed una casa di sua proprietà.
La moglie ha pertanto proposto ricorso avverso detta pronuncia lamentando un’errata valutazione dei redditi delle parti.
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile laddove lo stesso era diretto ad ottenere una rivisitazione del giudizio di fatto riguardante le condizioni economiche e reddituali dei coniugi e laddove, denunciando genericamente l’illogicità della sentenza e criticando l’interpretazione degli elementi probatori resa dal giudice di merito, insisteva per una diversa valutazione degli stessi.
Alla luce di tali considerazioni la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso ed ha condannato la ricorrente alle spese.
Dott.ssa Carmen Giovannini
Recent posts.
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]
Con l’ordinanza n. 26184 del 7 ottobre 2024 la Suprema Corte di Cassazione si esprime sulla questione riguardante la responsabilità dei soci a seguito dell’estinzione della società. La fattispecie da cui trae origine la pronuncia [...]
Recent posts.
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]