
Interruzione della prescrizione, quando l'onere della prova è in capo al mittente della raccomandata
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 6725/2018 depositata il 19 marzo si è nuovamente pronunciata in merito all’interruzione della prescrizione.
Nel caso di specie il ricorrente ha convenuto in giudizio un soggetto e la compagnia assicurativa chiedendone la condanna per risarcimento danni subiti a seguito di un sinistro stradale.
Sia in primo che in secondo grado la domanda di condanna è stata tuttavia rigettata poiché entrambi gli Organi giudicanti hanno rilevato la prescrizione del diritto azionato dall’attore il quale è riuscito a fornire solo la prova dell’invio della raccomandata interruttiva della prescrizione e non anche la prova dell’avvenuta ricezione della stessa, a fronte della contestazione in tal senso sollevata dalla Compagnia assicurativa.
La parte soccombente nei primi due gradi di giudizio ha pertanto proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado lamentando l’errore commesso dal Giudice di prime cure che, dichiarando la prescrizione del diritto, ha invertito l’onere probatorio del ricevimento della raccomandata ponendolo a carico dell’attore che aveva già fornito la prova dell’avvenuta spedizione.
La Suprema Corte ha richiamato il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell’attestazione da parte dell’ufficio postale pur in mancanza dell’avviso di ricevimento; tuttavia, qualora il destinatario contesti la ricezione dell’atto inviato, sorge per il mittente l’onere di provare detto ricevimento”.
In tale ottica, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata e ritenendo corretta la dichiarazione di prescrizione del diritto sotteso alle pretese del ricorrente.
Dott.ssa Carmen Giovannini

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Sia in primo che in secondo grado la domanda di condanna è stata tuttavia rigettata poiché entrambi gli Organi giudicanti hanno rilevato la prescrizione del diritto azionato dall’attore il quale è riuscito a fornire solo la prova dell’invio della raccomandata interruttiva della prescrizione e non anche la prova dell’avvenuta ricezione della stessa, a fronte della contestazione in tal senso sollevata dalla Compagnia assicurativa.
La parte soccombente nei primi due gradi di giudizio ha pertanto proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado lamentando l’errore commesso dal Giudice di prime cure che, dichiarando la prescrizione del diritto, ha invertito l’onere probatorio del ricevimento della raccomandata ponendolo a carico dell’attore che aveva già fornito la prova dell’avvenuta spedizione.
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