
Lista Falciani, dati sufficienti a fondare la pretesa erariale del fisco
Con la sentenza n. 3276/2018 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’accertamento di imposte.
La vicenda fattuale traeva origine da un atto di contestazione, emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società, per omessa dichiarazione di attività finanziarie per l’anno di imposta 2003, che la medesima società deteneva presso un istituto bancario svizzero.
La predetta contestazione si basava sugli elementi contenuti nella lista Falciani, ovvero la famosa lista stilata da un ex dipendente di una banca svizzera avente ad oggetto numerosi nominativi di correntisti esteri e presunti evasori.
La CTP accoglieva l’opposizione proposta dal contribuente e pertanto l’Agenzia delle Entrate proponeva gravame dinanzi alla CTR Lombardia, la quale, uniformandosi a quanto statuito dalla Commissione di primo grado, rigettava l’appello proposto ritenendo non sufficientemente provata la presunzione di evasione ai danni del contribuente in quanto la pretesa erariale si fondava soltanto sugli elementi contenuti nella lista Falciani.
Avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione denunciando la violazione dell’art. 12, D.l. n. 78/2009 convertito in L. n. 102 del 2009, in quanto la Commissione territoriale avrebbe palesemente ignorato di applicare la presunzione legale di sottrazione a tassazione delle attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata.
I giudici di Piazza Cavour, in primo luogo, rilevavano che la Commissione territoriale avesse disapplicato la presunzione legale di omessa dichiarazione di attività finanziarie detenute in conti esteri di Paesi a fiscalità privilegiata; in secondo luogo ritenevano che la medesima Commissione avesse omesso di considerare il principio di legittimità riguardante la predetta lista Falciani per cui “un solo indizio può giustificare la pretesa fiscale, se grave e preciso, ovvero dotato dell’alta valenza probabilistica connessa alla provenienza interna dei dati bancari”.
Alla stregua di quanto ritenuto sopra, gli Ermellini accoglievano il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassavano la sentenza impugnata e rinviavano alla Commissione Tributaria Regionale Lombardia in diversa composizione.
Dott. Matteo Pavia

Lista Falciani, dati sufficienti a fondare la pretesa erariale del fisco
Con la sentenza n. 3276/2018 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’accertamento di imposte.
La vicenda fattuale traeva origine da un atto di contestazione, emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società, per omessa dichiarazione di attività finanziarie per l’anno di imposta 2003, che la medesima società deteneva presso un istituto bancario svizzero.
La predetta contestazione si basava sugli elementi contenuti nella lista Falciani, ovvero la famosa lista stilata da un ex dipendente di una banca svizzera avente ad oggetto numerosi nominativi di correntisti esteri e presunti evasori.
La CTP accoglieva l’opposizione proposta dal contribuente e pertanto l’Agenzia delle Entrate proponeva gravame dinanzi alla CTR Lombardia, la quale, uniformandosi a quanto statuito dalla Commissione di primo grado, rigettava l’appello proposto ritenendo non sufficientemente provata la presunzione di evasione ai danni del contribuente in quanto la pretesa erariale si fondava soltanto sugli elementi contenuti nella lista Falciani.
Avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione denunciando la violazione dell’art. 12, D.l. n. 78/2009 convertito in L. n. 102 del 2009, in quanto la Commissione territoriale avrebbe palesemente ignorato di applicare la presunzione legale di sottrazione a tassazione delle attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata.
I giudici di Piazza Cavour, in primo luogo, rilevavano che la Commissione territoriale avesse disapplicato la presunzione legale di omessa dichiarazione di attività finanziarie detenute in conti esteri di Paesi a fiscalità privilegiata; in secondo luogo ritenevano che la medesima Commissione avesse omesso di considerare il principio di legittimità riguardante la predetta lista Falciani per cui “un solo indizio può giustificare la pretesa fiscale, se grave e preciso, ovvero dotato dell’alta valenza probabilistica connessa alla provenienza interna dei dati bancari”.
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