Biotestamento, in vigore dal 31 gennaio la nuova legge
La legge n. 219/2017, meglio conosciuta come la legge sul Biotestamento, dopo aver creato interminabili dissidi, è stata finalmente approvata dal Senato il 14 dicembre 2017 ed entrerà in vigore a partire dal 31 gennaio 2018.
L’approvazione di questa legge rappresenta una svolta epocale.
Detta legge nasce con lo scopo di “tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata” (art. 1 L. n. 219/2017).
Pertanto, mediante la suddetta legge è stato riconosciuto il diritto di ogni persona non solo a conoscere le proprie condizioni di salute e tutte le relative informazioni riguardo alla diagnosi, ai trattamenti sanitari ed alle possibili conseguenze dell’eventuale rifiuto degli stessi, ma è stato soprattutto riconosciuto il diritto di ogni individuo a rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario prospettato dal medico per la sua patologia, senza che il medico stesso possa fare nulla se non indicare al paziente tutte le possibili conseguenze di tale scelta ed, in ogni caso, rispettarla.
La legge in commento, inoltre, all’art. 2 stabilisce che nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte il medico non deve insistere nella somministrazione delle cure o nel ricorso ad inutili trattamenti sanitari, ma, con il consenso del paziente, il medico può solo ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore.
Per quanto riguarda il minore, l’incapace e l’interdetto, tenendo conto della volontà degli stessi ed avendo sempre come fine ultimo la tutela della salute psicofisica e della vita degli stessi, l’art. 3 della L. n. 219/2017 prevede che il consenso informato al trattamento sanitario sia espresso o rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore per quanto riguarda il minore, solo dal tutore per quanto riguarda l’incapace, dalla persona inabilitata o dall’amministratore di sostegno per quanto riguarda la medesima persona inabilitata.
Per quanto concerne invece le DAT (disposizioni anticipate di trattamento) l’art. 4, co. 1, della legge in commento stabilisce che “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.”; la legge prevede altresì la possibilità che ogni persona indichi un “fiduciario”, ovvero una persona di fiducia che possa farne le veci e che la rappresenti nei rapporti con il medico e le strutture sanitarie.
Sempre l’art. 4 della L. n. 219/2017 stabilisce per le DAT l’esenzione dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa, e prevede altresì che le DAT siano redatte per atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata autenticata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza dello stesso disponente oppure direttamente presso le strutture sanitarie qualora la regione abbia adottato modalità informatiche di gestione delle cartelle cliniche o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale.
Infine, l’art. 5 della L. n. 219/2017 prevede che, qualora il paziente sia affetto da una patologia cronica ed invalidante oppure caratterizzata da un incessante sviluppo con prognosi infausta, il medico ed il paziente possano stabilire di comune accordo una pianificazione delle cure condivisa da entrambi e che il medico sarà tenuto tassativamente a rispettare nel caso in cui il paziente si trovi in una condizione di incapacità oppure nella condizione di non poter manifestare il proprio consenso.
Occorre altresì sottolineare che la L. n. 219/2017 prevede che il consenso informato del paziente può essere espresso sia in forma scritta che, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, mediante video-registrazioni o, ancora, in caso di persona con disabilità, attraverso dispositivi che le permettano di comunicare.
Dott.ssa Carmen Giovannini
Biotestamento, in vigore dal 31 gennaio la nuova legge
La legge n. 219/2017, meglio conosciuta come la legge sul Biotestamento, dopo aver creato interminabili dissidi, è stata finalmente approvata dal Senato il 14 dicembre 2017 ed entrerà in vigore a partire dal 31 gennaio 2018.
L’approvazione di questa legge rappresenta una svolta epocale.
Detta legge nasce con lo scopo di “tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata” (art. 1 L. n. 219/2017).
Pertanto, mediante la suddetta legge è stato riconosciuto il diritto di ogni persona non solo a conoscere le proprie condizioni di salute e tutte le relative informazioni riguardo alla diagnosi, ai trattamenti sanitari ed alle possibili conseguenze dell’eventuale rifiuto degli stessi, ma è stato soprattutto riconosciuto il diritto di ogni individuo a rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario prospettato dal medico per la sua patologia, senza che il medico stesso possa fare nulla se non indicare al paziente tutte le possibili conseguenze di tale scelta ed, in ogni caso, rispettarla.
La legge in commento, inoltre, all’art. 2 stabilisce che nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte il medico non deve insistere nella somministrazione delle cure o nel ricorso ad inutili trattamenti sanitari, ma, con il consenso del paziente, il medico può solo ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore.
Per quanto riguarda il minore, l’incapace e l’interdetto, tenendo conto della volontà degli stessi ed avendo sempre come fine ultimo la tutela della salute psicofisica e della vita degli stessi, l’art. 3 della L. n. 219/2017 prevede che il consenso informato al trattamento sanitario sia espresso o rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore per quanto riguarda il minore, solo dal tutore per quanto riguarda l’incapace, dalla persona inabilitata o dall’amministratore di sostegno per quanto riguarda la medesima persona inabilitata.
Per quanto concerne invece le DAT (disposizioni anticipate di trattamento) l’art. 4, co. 1, della legge in commento stabilisce che “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.”; la legge prevede altresì la possibilità che ogni persona indichi un “fiduciario”, ovvero una persona di fiducia che possa farne le veci e che la rappresenti nei rapporti con il medico e le strutture sanitarie.
Sempre l’art. 4 della L. n. 219/2017 stabilisce per le DAT l’esenzione dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa, e prevede altresì che le DAT siano redatte per atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata autenticata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza dello stesso disponente oppure direttamente presso le strutture sanitarie qualora la regione abbia adottato modalità informatiche di gestione delle cartelle cliniche o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale.
Infine, l’art. 5 della L. n. 219/2017 prevede che, qualora il paziente sia affetto da una patologia cronica ed invalidante oppure caratterizzata da un incessante sviluppo con prognosi infausta, il medico ed il paziente possano stabilire di comune accordo una pianificazione delle cure condivisa da entrambi e che il medico sarà tenuto tassativamente a rispettare nel caso in cui il paziente si trovi in una condizione di incapacità oppure nella condizione di non poter manifestare il proprio consenso.
Occorre altresì sottolineare che la L. n. 219/2017 prevede che il consenso informato del paziente può essere espresso sia in forma scritta che, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, mediante video-registrazioni o, ancora, in caso di persona con disabilità, attraverso dispositivi che le permettano di comunicare.
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