
Provvigioni, i diritti del mediatore immobiliare
La Corte di Cassazione, sez. II civile, con ordinanza n. 869/18, depositata il 16.01.18 si è pronunciata in merito al diritto alle provvigioni del mediatore immobiliare.
Nel caso di specie la Corte d’Appello di Bari ha confermato la condanna dei due appellanti condannandoli al pagamento di € 2.625 oltre interessi legali ed IVA a titolo di provvigione in favore dell’Agenzia per aver quest’ultima svolto attività di intermediazione immobiliare; in particolare l’Agenzia ha determinato la conclusione di un contratto che tuttavia non è andato a buon fine ed è stato pertanto necessario l’intervento di un’altra Agenzia di mediazione per concludere definitivamente l’affare.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha in primis evidenziato che l’iscrizione a ruolo degli agenti mediatori è oggetto di previa verifica da parte del Giudice che può altresì rilevare d’ufficio il difetto della stessa, ritenendo pertanto infondato il primo motivo del ricorso, ossia la mancata produzione in giudizio, da parte dell’Agenzia, dell’iscrizione a ruolo degli agenti mediatori.
In secundis, gli Ermellini, richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sul punto, hanno rilevato che “ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non è richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività svolta dal mediatore e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata”, non accogliendo, così, neanche il secondo motivo del ricorso, ovvero l’assenza del nesso di causalità tra l’attività svolta dall’Agenzia e la conclusione dell’affare.
Alla luce di tali considerazioni la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso condannando i ricorrenti alle spese.
Dott.ssa Carmen Giovannini

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La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha in primis evidenziato che l’iscrizione a ruolo degli agenti mediatori è oggetto di previa verifica da parte del Giudice che può altresì rilevare d’ufficio il difetto della stessa, ritenendo pertanto infondato il primo motivo del ricorso, ossia la mancata produzione in giudizio, da parte dell’Agenzia, dell’iscrizione a ruolo degli agenti mediatori.
In secundis, gli Ermellini, richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sul punto, hanno rilevato che “ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non è richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività svolta dal mediatore e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata”, non accogliendo, così, neanche il secondo motivo del ricorso, ovvero l’assenza del nesso di causalità tra l’attività svolta dall’Agenzia e la conclusione dell’affare.
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