
Equitalia, insinuazione al passivo anche per crediti non documentati da cartelle di pagamento
L’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, quali Equitalia, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, nel momento in cui sia stata definita la sorte dell’impugnazione di competenza del giudice tributario.
Quanto esposto rappresenta il contenuto dell’ordinanza n. 45 emessa dalla Sezione VI Civile della Corte di Cassazione emessa in data 3 gennaio 2018.
In realtà il presente principio di diritto era già stato formulato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 17927 del 12.09.2016 che a sua volta richiamava la giurisprudenza enunciata nella sentenza della I Sezione n. 6126 del 2014.
Risulta dunque chiaro come tale orientamento sia ormai più che consolidato (cfr. Corte di Cassazione 31.05.2011 n. 12019 – 17.03.2014 n. 6126 – 11.11.2016 n. 23110 – 12934/2017) a seguito di ripetuti accoglimenti di ricorsi per Cassazione proposti dalle Società concessionarie, quali Equitalia, contro le decisioni dei Tribunali viceversa contrarie al principio in commento – le quali andavano a confermare il provvedimento del giudice delegato che ammetteva i crediti tributari di Equitalia eccezion fatta per quelli non documentati da cartella di pagamento – per ottenere invece l’ammissione allo stato passivo anche dei crediti tributari supportati dal solo estratto di ruolo e non dalla cartella di pagamento regolarmente notificata alla società fallita.
In tal senso l’art. 87 co. 2 del DPR. N. 602/1973 stabilisce che: “L’agente della riscossione può chiedere l’ammissione al passivo del fallimento sulla base del ruolo, non occorrendo la previa notificazione della cartella di pagamento. Il giudice delegato è privo di giurisdizione sulle contestazioni del credito tributario, anche quando è eccepita dal curatore la decadenza prevista dall’art. 25 D.P.R. 602/1973 (quest’ultima norma infatti prevede che: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”).
Perciò, il giudice delegato è tenuto in ogni caso ad ammettere l’agente della riscossione al passivo fallimentare, seppure con la riserva di cui all’art. 88 D.P.R. 602/1973; le contestazioni del curatore fallimentare devono essere tempestivamente dedotte in un giudizio innanzi al giudice tributario”.
Dott.ssa Federica Lama

Equitalia, insinuazione al passivo anche per crediti non documentati da cartelle di pagamento
L’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, quali Equitalia, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, nel momento in cui sia stata definita la sorte dell’impugnazione di competenza del giudice tributario.
Quanto esposto rappresenta il contenuto dell’ordinanza n. 45 emessa dalla Sezione VI Civile della Corte di Cassazione emessa in data 3 gennaio 2018.
In realtà il presente principio di diritto era già stato formulato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 17927 del 12.09.2016 che a sua volta richiamava la giurisprudenza enunciata nella sentenza della I Sezione n. 6126 del 2014.
Risulta dunque chiaro come tale orientamento sia ormai più che consolidato (cfr. Corte di Cassazione 31.05.2011 n. 12019 – 17.03.2014 n. 6126 – 11.11.2016 n. 23110 – 12934/2017) a seguito di ripetuti accoglimenti di ricorsi per Cassazione proposti dalle Società concessionarie, quali Equitalia, contro le decisioni dei Tribunali viceversa contrarie al principio in commento – le quali andavano a confermare il provvedimento del giudice delegato che ammetteva i crediti tributari di Equitalia eccezion fatta per quelli non documentati da cartella di pagamento – per ottenere invece l’ammissione allo stato passivo anche dei crediti tributari supportati dal solo estratto di ruolo e non dalla cartella di pagamento regolarmente notificata alla società fallita.
In tal senso l’art. 87 co. 2 del DPR. N. 602/1973 stabilisce che: “L’agente della riscossione può chiedere l’ammissione al passivo del fallimento sulla base del ruolo, non occorrendo la previa notificazione della cartella di pagamento. Il giudice delegato è privo di giurisdizione sulle contestazioni del credito tributario, anche quando è eccepita dal curatore la decadenza prevista dall’art. 25 D.P.R. 602/1973 (quest’ultima norma infatti prevede che: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”).
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