Donna cade sul marciapiede del condominio: la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, sez. III Civile, con ordinanza n. 30545/2017, depositata il 20 dicembre si è pronunciata in merito all’eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Nel caso di specie una donna, dopo essere caduta su un marciapiede di proprietà del Condominio, ha chiamato in giudizio quest’ultimo affinché le risarcisse i danni che la stessa ha dovuto subire a causa di detta caduta.
Il Tribunale di Salerno ha condannato il Condominio, rimasto contumace, a pagare circa € 14.000,00 alla donna a titolo di risarcimento danni.
Tale decisione è stata impugnata dal Condominio dinanzi la Corte territoriale la quale ha tuttavia confermato la sentenza di primo grado, osservando (i) che il marciapiede, pur non rientrando tra le parti comuni di un edificio ex art. 1117 c.c., può assumere natura condominiale in relazione alla sua destinazione ed altresì (ii) che, in ogni caso, essendo il Condominio rimasto contumace in primo grado, lo stesso era ormai decaduto dalla possibilità di sollevare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e pertanto di eccepire la mancanza di obbligo di manutenzione del marciapiede a suo carico.
Gli Ermellini, chiamati a pronunciarsi sulla questione, hanno richiamato sul punto la sentenza n. 2951/2016 con cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che “le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.”
I Magistrati della Cassazione hanno pertanto ritenuto che, poiché nel caso di specie l’obbligazione risarcitoria del Condominio era in astratto configurabile in quanto lo stesso risultava proprietario del marciapiede su cui la donna è caduta, la titolarità del diritto dominicale sul marciapiede fosse un presupposto imprescindibile per l’accoglimento della domanda della donna e che la Corte d’appello non avrebbe pertanto dovuto ritenere tardiva l’eccezione sollevata dal Condominio, in quanto trattasi di eccezione in senso stretto.
Alla luce di tali considerazioni la Cassazione ha dunque accolto il ricorso del Condominio cassando la sentenza e rinviando il giudizio alla Corte d’appello di Salerno.
Dott.ssa Carmen Giovannini
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Nel caso di specie una donna, dopo essere caduta su un marciapiede di proprietà del Condominio, ha chiamato in giudizio quest’ultimo affinché le risarcisse i danni che la stessa ha dovuto subire a causa di detta caduta.
Il Tribunale di Salerno ha condannato il Condominio, rimasto contumace, a pagare circa € 14.000,00 alla donna a titolo di risarcimento danni.
Tale decisione è stata impugnata dal Condominio dinanzi la Corte territoriale la quale ha tuttavia confermato la sentenza di primo grado, osservando (i) che il marciapiede, pur non rientrando tra le parti comuni di un edificio ex art. 1117 c.c., può assumere natura condominiale in relazione alla sua destinazione ed altresì (ii) che, in ogni caso, essendo il Condominio rimasto contumace in primo grado, lo stesso era ormai decaduto dalla possibilità di sollevare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e pertanto di eccepire la mancanza di obbligo di manutenzione del marciapiede a suo carico.
Gli Ermellini, chiamati a pronunciarsi sulla questione, hanno richiamato sul punto la sentenza n. 2951/2016 con cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che “le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.”
I Magistrati della Cassazione hanno pertanto ritenuto che, poiché nel caso di specie l’obbligazione risarcitoria del Condominio era in astratto configurabile in quanto lo stesso risultava proprietario del marciapiede su cui la donna è caduta, la titolarità del diritto dominicale sul marciapiede fosse un presupposto imprescindibile per l’accoglimento della domanda della donna e che la Corte d’appello non avrebbe pertanto dovuto ritenere tardiva l’eccezione sollevata dal Condominio, in quanto trattasi di eccezione in senso stretto.
Alla luce di tali considerazioni la Cassazione ha dunque accolto il ricorso del Condominio cassando la sentenza e rinviando il giudizio alla Corte d’appello di Salerno.
Dott.ssa Carmen Giovannini
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