Scout speed, c'è obbligo di segnalazione preventiva del rilevamento della velocità
La sentenza del Tribunale di Belluno ha confermato la sentenza del Giudice di Pace impugnata che ha annullato il verbale con il quale è stata inflitta una sanzione pecuniaria per il superamento dei limiti di velocità rilevata mediante il dispositivo “Scout speed”.
Tale dispositivo, installato a bordo dei veicoli in dotazione al Comando dei Vigili Urbani del Comune, rileva il superamento del limite di velocità delle autovetture senza obbligo, a norma del D.M. 15.8.2007, di una preavvisa segnalazione.
Tuttavia, in contrasto con quanto stabilito dal predetto Decreto, l’art. 142 del Codice della Strada dispone che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili”, quindi riferendosi indistintamente a tutte le postazioni di controllo, sia fisse che mobili.
Per il Tribunale di Belluno: “Il dispositivo Scout speed costituisce indubbiamente un valido strumento per individuare gli autoveicoli privi di copertura assicurativa o non sottoposti a revisione obbligatoria ma, laddove tale dispositivo venga invece utilizzato per controllare il rispetto dei limiti di velocità stradale, diviene necessario applicare le regole previste per tutti i rilevamenti eseguiti con dispositivi aventi quella medesima funzione, rilevamenti che debbono essere preannunciati ai conducenti con sufficiente anticipo, mediante idonea segnalazione stradale”
Del resto, lo stesso art. 1 del Decreto Ministeriale tra le varie ipotesi di segnalazione del controllo per il rilevamento della velocità prevede “dispositivi di segnalazione luminosi installati sui veicoli”, essendo quindi possibile una preventiva segnalazione che, come ha precisato la Suprema Corte di Cassazione in tema di violazione dei limiti di velocità rilavati a mezzo di “Autovelox”, è finalizzata “ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con conseguente nullità della sanzione eventualmente irrogata in violazione di tale previsione”.
Dott. Adriano Izzo
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Tuttavia, in contrasto con quanto stabilito dal predetto Decreto, l’art. 142 del Codice della Strada dispone che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili”, quindi riferendosi indistintamente a tutte le postazioni di controllo, sia fisse che mobili.
Per il Tribunale di Belluno: “Il dispositivo Scout speed costituisce indubbiamente un valido strumento per individuare gli autoveicoli privi di copertura assicurativa o non sottoposti a revisione obbligatoria ma, laddove tale dispositivo venga invece utilizzato per controllare il rispetto dei limiti di velocità stradale, diviene necessario applicare le regole previste per tutti i rilevamenti eseguiti con dispositivi aventi quella medesima funzione, rilevamenti che debbono essere preannunciati ai conducenti con sufficiente anticipo, mediante idonea segnalazione stradale”
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