Polizza RCA Infortuni: prorogata di un mese l'entrata in vigore del decreto
La fatidica data dell’11 ottobre 2017 è ormai giunta; i corridoi dei Tribunali e gli studi legali italiani – all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – sono stati invasi da questa nuova tematica circa l’obbligatorietà della stipula di un’assicurazione per responsabilità professionale e per infortuni; ma a placare gli animi ci pensa il Ministero della Giustizia che in accoglimento della richiesta del Consiglio Nazionale Forense ha prorogato di un mese l’entrata in vigore del suddetto decreto a partire proprio dal giorno in cui l’obbligo sarebbe dovuto scattare.
Il tanto dibattuto decreto 22 settembre 2016 ha infatti previsto per i numerosissimi avvocati italiani la stipula di un’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile professionale che andrà a coprire sostanzialmente tutti i danni che il legale può causare durante lo svolgimento delle sue attività ai clienti o a terzi (non sono compresi i collaboratori e familiari).
L’art. 1 co.8, e co. 9 del menzionato decreto, ha inoltre esteso la copertura assicurativa della responsabilità civile anche “ai collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali per fatti colposi o dolosi, nonché eventuali danni derivanti dalla custodia di documenti, denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti”.
Ma se è vero che non tutti i mali vengono per nuocere, occorre allora riconoscere al decreto in questione il merito di aver accordato una forma di tutela ai familiari del professionista: gli eredi infatti potranno contare su una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che smettono di esercitare quando la polizza è ancora attiva.
Il decreto del Ministero della Giustizia ha così voluto completare il nuovo ordinamento forense, dettando condizioni essenziali e massimali minimi per l’assicurazione, imponendo per chi è già in possesso di un’assicurazione, l’adeguamento ai nuovi standard.
La polizza dovrà coprire non solo gli errori commessi durante l’esercizio della professione, ma anche gli infortuni.
L’art. 4 infatti ha previsto la copertura degli infortuni che possono capitare nello svolgere l’attività «o a causa o in occasione di essa» e che possono causare la morte o un’invalidità sia temporanea che permanente. Tra i rischi assicurativi vi sono anche quelli connessi agli spostamenti di lavoro, infatti verrà risarcito anche l’incidente in auto o in motorino durante le trasferte per le udienze.
Inoltre, l’avvocato sarà tenuto a comunicare al cliente ed al Consiglio dell’Ordine di appartenenza la compagnia assicurativa e il numero della polizza.
Dure le sanzioni per chi non stipula l’assicurazione obbligatoria: è prevista la cancellazione dall’albo degli avvocati.
Dott.ssa Chiara Vaccaro
Polizza RCA Infortuni: prorogata di un mese l'entrata in vigore del decreto
La fatidica data dell’11 ottobre 2017 è ormai giunta; i corridoi dei Tribunali e gli studi legali italiani – all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – sono stati invasi da questa nuova tematica circa l’obbligatorietà della stipula di un’assicurazione per responsabilità professionale e per infortuni; ma a placare gli animi ci pensa il Ministero della Giustizia che in accoglimento della richiesta del Consiglio Nazionale Forense ha prorogato di un mese l’entrata in vigore del suddetto decreto a partire proprio dal giorno in cui l’obbligo sarebbe dovuto scattare.
Il tanto dibattuto decreto 22 settembre 2016 ha infatti previsto per i numerosissimi avvocati italiani la stipula di un’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile professionale che andrà a coprire sostanzialmente tutti i danni che il legale può causare durante lo svolgimento delle sue attività ai clienti o a terzi (non sono compresi i collaboratori e familiari).
L’art. 1 co.8, e co. 9 del menzionato decreto, ha inoltre esteso la copertura assicurativa della responsabilità civile anche “ai collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali per fatti colposi o dolosi, nonché eventuali danni derivanti dalla custodia di documenti, denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti”.
Ma se è vero che non tutti i mali vengono per nuocere, occorre allora riconoscere al decreto in questione il merito di aver accordato una forma di tutela ai familiari del professionista: gli eredi infatti potranno contare su una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che smettono di esercitare quando la polizza è ancora attiva.
Il decreto del Ministero della Giustizia ha così voluto completare il nuovo ordinamento forense, dettando condizioni essenziali e massimali minimi per l’assicurazione, imponendo per chi è già in possesso di un’assicurazione, l’adeguamento ai nuovi standard.
La polizza dovrà coprire non solo gli errori commessi durante l’esercizio della professione, ma anche gli infortuni.
L’art. 4 infatti ha previsto la copertura degli infortuni che possono capitare nello svolgere l’attività «o a causa o in occasione di essa» e che possono causare la morte o un’invalidità sia temporanea che permanente. Tra i rischi assicurativi vi sono anche quelli connessi agli spostamenti di lavoro, infatti verrà risarcito anche l’incidente in auto o in motorino durante le trasferte per le udienze.
Inoltre, l’avvocato sarà tenuto a comunicare al cliente ed al Consiglio dell’Ordine di appartenenza la compagnia assicurativa e il numero della polizza.
Dure le sanzioni per chi non stipula l’assicurazione obbligatoria: è prevista la cancellazione dall’albo degli avvocati.
Dott.ssa Chiara Vaccaro
Recent posts.
Con la sentenza n. 192, pubblicata il 3 dicembre 2024, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla Legge 26/06/2024, n. 86, meglio conosciuta come la legge Calderoli, a seguito dei ricorsi presentati da quattro Regioni: [...]
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, meglio noto come caporalato, è intervenuta una recente sentenza (n. 43662/2024) della seconda sezione penale della Corte di cassazione, offrendo una rilevante interpretazione in merito all’applicabilità [...]
Supplenza annuale come “prospettiva di insegnamento” che giustifica l’accesso alla carta del docente
Con la sentenza 26.11.2024, il Tribunale del Lavoro di Verona ha riconosciuto il diritto dei docenti con supplenze annuali ad usufruire della Carta del Docente, disponendo la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento di una [...]
Recent posts.
Con la sentenza n. 192, pubblicata il 3 dicembre 2024, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla Legge 26/06/2024, n. 86, meglio conosciuta come la legge Calderoli, a seguito dei ricorsi presentati da quattro Regioni: [...]
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, meglio noto come caporalato, è intervenuta una recente sentenza (n. 43662/2024) della seconda sezione penale della Corte di cassazione, offrendo una rilevante interpretazione in merito all’applicabilità [...]