
Polizza RCA Infortuni: prorogata di un mese l'entrata in vigore del decreto
La fatidica data dell’11 ottobre 2017 è ormai giunta; i corridoi dei Tribunali e gli studi legali italiani – all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – sono stati invasi da questa nuova tematica circa l’obbligatorietà della stipula di un’assicurazione per responsabilità professionale e per infortuni; ma a placare gli animi ci pensa il Ministero della Giustizia che in accoglimento della richiesta del Consiglio Nazionale Forense ha prorogato di un mese l’entrata in vigore del suddetto decreto a partire proprio dal giorno in cui l’obbligo sarebbe dovuto scattare.
Il tanto dibattuto decreto 22 settembre 2016 ha infatti previsto per i numerosissimi avvocati italiani la stipula di un’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile professionale che andrà a coprire sostanzialmente tutti i danni che il legale può causare durante lo svolgimento delle sue attività ai clienti o a terzi (non sono compresi i collaboratori e familiari).
L’art. 1 co.8, e co. 9 del menzionato decreto, ha inoltre esteso la copertura assicurativa della responsabilità civile anche “ai collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali per fatti colposi o dolosi, nonché eventuali danni derivanti dalla custodia di documenti, denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti”.
Ma se è vero che non tutti i mali vengono per nuocere, occorre allora riconoscere al decreto in questione il merito di aver accordato una forma di tutela ai familiari del professionista: gli eredi infatti potranno contare su una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che smettono di esercitare quando la polizza è ancora attiva.
Il decreto del Ministero della Giustizia ha così voluto completare il nuovo ordinamento forense, dettando condizioni essenziali e massimali minimi per l’assicurazione, imponendo per chi è già in possesso di un’assicurazione, l’adeguamento ai nuovi standard.
La polizza dovrà coprire non solo gli errori commessi durante l’esercizio della professione, ma anche gli infortuni.
L’art. 4 infatti ha previsto la copertura degli infortuni che possono capitare nello svolgere l’attività «o a causa o in occasione di essa» e che possono causare la morte o un’invalidità sia temporanea che permanente. Tra i rischi assicurativi vi sono anche quelli connessi agli spostamenti di lavoro, infatti verrà risarcito anche l’incidente in auto o in motorino durante le trasferte per le udienze.
Inoltre, l’avvocato sarà tenuto a comunicare al cliente ed al Consiglio dell’Ordine di appartenenza la compagnia assicurativa e il numero della polizza.
Dure le sanzioni per chi non stipula l’assicurazione obbligatoria: è prevista la cancellazione dall’albo degli avvocati.
Dott.ssa Chiara Vaccaro

Polizza RCA Infortuni: prorogata di un mese l'entrata in vigore del decreto
La fatidica data dell’11 ottobre 2017 è ormai giunta; i corridoi dei Tribunali e gli studi legali italiani – all’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – sono stati invasi da questa nuova tematica circa l’obbligatorietà della stipula di un’assicurazione per responsabilità professionale e per infortuni; ma a placare gli animi ci pensa il Ministero della Giustizia che in accoglimento della richiesta del Consiglio Nazionale Forense ha prorogato di un mese l’entrata in vigore del suddetto decreto a partire proprio dal giorno in cui l’obbligo sarebbe dovuto scattare.
Il tanto dibattuto decreto 22 settembre 2016 ha infatti previsto per i numerosissimi avvocati italiani la stipula di un’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile professionale che andrà a coprire sostanzialmente tutti i danni che il legale può causare durante lo svolgimento delle sue attività ai clienti o a terzi (non sono compresi i collaboratori e familiari).
L’art. 1 co.8, e co. 9 del menzionato decreto, ha inoltre esteso la copertura assicurativa della responsabilità civile anche “ai collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali per fatti colposi o dolosi, nonché eventuali danni derivanti dalla custodia di documenti, denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti”.
Ma se è vero che non tutti i mali vengono per nuocere, occorre allora riconoscere al decreto in questione il merito di aver accordato una forma di tutela ai familiari del professionista: gli eredi infatti potranno contare su una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che smettono di esercitare quando la polizza è ancora attiva.
Il decreto del Ministero della Giustizia ha così voluto completare il nuovo ordinamento forense, dettando condizioni essenziali e massimali minimi per l’assicurazione, imponendo per chi è già in possesso di un’assicurazione, l’adeguamento ai nuovi standard.
La polizza dovrà coprire non solo gli errori commessi durante l’esercizio della professione, ma anche gli infortuni.
L’art. 4 infatti ha previsto la copertura degli infortuni che possono capitare nello svolgere l’attività «o a causa o in occasione di essa» e che possono causare la morte o un’invalidità sia temporanea che permanente. Tra i rischi assicurativi vi sono anche quelli connessi agli spostamenti di lavoro, infatti verrà risarcito anche l’incidente in auto o in motorino durante le trasferte per le udienze.
Inoltre, l’avvocato sarà tenuto a comunicare al cliente ed al Consiglio dell’Ordine di appartenenza la compagnia assicurativa e il numero della polizza.
Dure le sanzioni per chi non stipula l’assicurazione obbligatoria: è prevista la cancellazione dall’albo degli avvocati.
Dott.ssa Chiara Vaccaro
Recent posts.
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]
La sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta in modo articolato il tema del frazionamento abusivo del credito, un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, [...]
Recent posts.
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]