Eredità, l'accettazione con beneficio d'inventario
Con l’ordinanza n. 21212, sezione I Civile, depositata il 13 Settembre 2017 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema del decorso dei termini di prescrizione e decadenza del beneficio di inventario nell’accettazione dell’eredità.
Ai sensi dell’art. 490 c.c., l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, produce l’effetto di tenere separato il patrimonio personale dell’erede da quello del de cuius, cosicché il primo risulterà obbligato verso i creditori del defunto solo con l’attivo ereditario. L’accettazione beneficiata si configura come un’ottima opportunità gestoria dei cespiti ereditari, anche se produce in capo al beneficiario una serie di obblighi, quali la redazione dell’inventario nei modi e tempi di legge, nonché la richiesta del vaglio del giudice per la maggior parte delle attività che riguardano il patrimonio ereditario.
Di talché non è difficile incorrere in una delle ipotesi di decadenza previste dal codice civile agli artt. 484 e seguenti.
La fattispecie in esame afferiva, appunto all’ipotesi di cui all’art. 493 c.c., tale per cui è causa di decadenza dal beneficio d’inventario l’alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione del Giudice.
In questo caso, secondo la S.C., “corretta si mostra la decisione della corte d’appello che ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla B., non essendo ancora decorso un decennio dalla data in cui l’atto di alienazione non autorizzato venne compiuto dall’erede con beneficio di inventario”.
Ecco, dunque, emergere il principio di diritto di cui in questione: i creditori possono agire per la decadenza dall’accettazione beneficiata entro il termine prescrizionale di dieci anni dal compimento dell’atto dispositivo del patrimonio ereditario non autorizzato dal Giudice.
Dott.ssa Carlotta Mastrantoni
Eredità, l'accettazione con beneficio d'inventario
Con l’ordinanza n. 21212, sezione I Civile, depositata il 13 Settembre 2017 la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema del decorso dei termini di prescrizione e decadenza del beneficio di inventario nell’accettazione dell’eredità.
Ai sensi dell’art. 490 c.c., l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, produce l’effetto di tenere separato il patrimonio personale dell’erede da quello del de cuius, cosicché il primo risulterà obbligato verso i creditori del defunto solo con l’attivo ereditario. L’accettazione beneficiata si configura come un’ottima opportunità gestoria dei cespiti ereditari, anche se produce in capo al beneficiario una serie di obblighi, quali la redazione dell’inventario nei modi e tempi di legge, nonché la richiesta del vaglio del giudice per la maggior parte delle attività che riguardano il patrimonio ereditario.
Di talché non è difficile incorrere in una delle ipotesi di decadenza previste dal codice civile agli artt. 484 e seguenti.
La fattispecie in esame afferiva, appunto all’ipotesi di cui all’art. 493 c.c., tale per cui è causa di decadenza dal beneficio d’inventario l’alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione del Giudice.
In questo caso, secondo la S.C., “corretta si mostra la decisione della corte d’appello che ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla B., non essendo ancora decorso un decennio dalla data in cui l’atto di alienazione non autorizzato venne compiuto dall’erede con beneficio di inventario”.
Ecco, dunque, emergere il principio di diritto di cui in questione: i creditori possono agire per la decadenza dall’accettazione beneficiata entro il termine prescrizionale di dieci anni dal compimento dell’atto dispositivo del patrimonio ereditario non autorizzato dal Giudice.
Dott.ssa Carlotta Mastrantoni
Recent posts.
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, meglio noto come caporalato, è intervenuta una recente sentenza (n. 43662/2024) della seconda sezione penale della Corte di cassazione, offrendo una rilevante interpretazione in merito all’applicabilità [...]
Supplenza annuale come “prospettiva di insegnamento” che giustifica l’accesso alla carta del docente
Con la sentenza 26.11.2024, il Tribunale del Lavoro di Verona ha riconosciuto il diritto dei docenti con supplenze annuali ad usufruire della Carta del Docente, disponendo la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento di una [...]
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
Recent posts.
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, meglio noto come caporalato, è intervenuta una recente sentenza (n. 43662/2024) della seconda sezione penale della Corte di cassazione, offrendo una rilevante interpretazione in merito all’applicabilità [...]
Supplenza annuale come “prospettiva di insegnamento” che giustifica l’accesso alla carta del docente
Con la sentenza 26.11.2024, il Tribunale del Lavoro di Verona ha riconosciuto il diritto dei docenti con supplenze annuali ad usufruire della Carta del Docente, disponendo la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento di una [...]