
Donna cade in una buca: quando è esclusa la responsabilità dell’ente
Con la sentenza n. 22419/17 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità civile derivante da cose in custodia.
Il fatto traeva origine da una domanda proposta da una signora avverso il Comune di Scandicci al fine di sentirlo condannare al risarcimento per i danni subiti a seguito di una caduta in una buca di una strada in cattivo stato di manutenzione.
Il giudice di primo grado rigettava la suindicata domanda e pertanto l’attrice proponeva gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, la quale ugualmente rigettava l’appello in questione.
Entrambi i giudici di merito ritenevano che non vi fosse responsabilità in capo all’ente per i danni riportati dall’attrice a seguito della caduta poiché la donna abitava nei pressi del sinistro e, percorrendo tale strada quotidianamente, aveva piena contezza delle condizioni del manto stradale, sicché era stata imprudente nel decidere di portare a passeggio il proprio cane di notte in quella stessa strada.
L’attrice tuttavia proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’art. 2051 c.c.
Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte “L’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso”
Alla luce di quanto sopra affermato e ritenendo che l’attrice non avesse utilizzato l’ordinaria diligenza richiesta poiché, pur conoscendo l’esistenza della buca e lo stato di cattiva manutenzione della strada, si recava ugualmente di notte a portare a passeggio il proprio cane, i giudici del palazzaccio dichiaravano il ricorso proposto inammissibile.
Dott. Matteo Pavia

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Il giudice di primo grado rigettava la suindicata domanda e pertanto l’attrice proponeva gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, la quale ugualmente rigettava l’appello in questione.
Entrambi i giudici di merito ritenevano che non vi fosse responsabilità in capo all’ente per i danni riportati dall’attrice a seguito della caduta poiché la donna abitava nei pressi del sinistro e, percorrendo tale strada quotidianamente, aveva piena contezza delle condizioni del manto stradale, sicché era stata imprudente nel decidere di portare a passeggio il proprio cane di notte in quella stessa strada.
L’attrice tuttavia proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’art. 2051 c.c.
Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte “L’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso”
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