
Spese processuali: paga l'avvocato difensore se sprovvisto di procura alle liti
Con ordinanza n. 15895/17, depositata il 26 giugno, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di spese processuali nel caso in cui l’atto sia privo di procura.
Nel caso di specie, il giudizio aveva ad oggetto il pagamento di somme a titolo di differenze retributive da parte della datrice di lavoro in favore della dipendente.
Il giudizio, dopo il primo e secondo grado, veniva impugnato dinanzi ai Giudici di legittimità; tuttavia, il difensore del ricorrente, nell’intestazione del ricorso per Cassazione, dichiarava di rappresentare e difendere il proprio cliente sulla base di delega apposta in calce al ricorso d’appello.
Stante ciò, i Magistrati della Suprema Corte ritenevano il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità inammissibile in quanto privo di procura rilasciata a tal fine dal cliente, specificando ad un tale riguardo che: “Ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio”.
Gli Ermellini proseguivano sottolineando che la predetta inammissibilità non poteva essere sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.c. – come sostenuto dal legale del ricorrente nelle successive memorie – sia perché nel caso di specie la procura era del tutto assente e pertanto insuscettibile di sanatoria, sia perché il disposto della citata norma “risulta incompatibile con la struttura del giudizio di legittimità, che esclude l’espletamento di un’attività istruttoria e prevede la necessità di produrre, a pena d’improcedibilità, i documenti sull’ammissibilità del ricorso all’atto del suo deposito”.
I Giudici della Suprema Corte, pertanto, richiamando il principio di diritto secondo cui: “In materia di spese processuali, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio”, dichiaravano inammissibile il ricorso e condannavano il difensore del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dott.ssa Carmen Giovannini

Spese processuali: paga l'avvocato difensore se sprovvisto di procura alle liti
Con ordinanza n. 15895/17, depositata il 26 giugno, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di spese processuali nel caso in cui l’atto sia privo di procura.
Nel caso di specie, il giudizio aveva ad oggetto il pagamento di somme a titolo di differenze retributive da parte della datrice di lavoro in favore della dipendente.
Il giudizio, dopo il primo e secondo grado, veniva impugnato dinanzi ai Giudici di legittimità; tuttavia, il difensore del ricorrente, nell’intestazione del ricorso per Cassazione, dichiarava di rappresentare e difendere il proprio cliente sulla base di delega apposta in calce al ricorso d’appello.
Stante ciò, i Magistrati della Suprema Corte ritenevano il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità inammissibile in quanto privo di procura rilasciata a tal fine dal cliente, specificando ad un tale riguardo che: “Ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio”.
Gli Ermellini proseguivano sottolineando che la predetta inammissibilità non poteva essere sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.c. – come sostenuto dal legale del ricorrente nelle successive memorie – sia perché nel caso di specie la procura era del tutto assente e pertanto insuscettibile di sanatoria, sia perché il disposto della citata norma “risulta incompatibile con la struttura del giudizio di legittimità, che esclude l’espletamento di un’attività istruttoria e prevede la necessità di produrre, a pena d’improcedibilità, i documenti sull’ammissibilità del ricorso all’atto del suo deposito”.
I Giudici della Suprema Corte, pertanto, richiamando il principio di diritto secondo cui: “In materia di spese processuali, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio”, dichiaravano inammissibile il ricorso e condannavano il difensore del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dott.ssa Carmen Giovannini
Recent posts.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27695 emessa in data 25.10.2024, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore autore di furto di merce – scaduta e di modico valore – [...]
La recente sentenza della Corte di Cassazione in merito all’incidente che causava la morte del passeggero, stabilisce una responsabilità diretta e inequivocabile del conducente riguardo alla sicurezza dei passeggeri, con particolare attenzione all’uso delle cinture [...]
La prima casa, intesa quale unica abitazione del contribuente destinata a residenza principale, non è pignorabile. Tale è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32759 del 16 dicembre 2024 attraverso la [...]
Recent posts.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27695 emessa in data 25.10.2024, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore autore di furto di merce – scaduta e di modico valore – [...]
La recente sentenza della Corte di Cassazione in merito all’incidente che causava la morte del passeggero, stabilisce una responsabilità diretta e inequivocabile del conducente riguardo alla sicurezza dei passeggeri, con particolare attenzione all’uso delle cinture [...]