
Pignoramento auto: sì alla riforma
Con il D.Lgs. del 13 luglio 2017, n. 116 entrato in vigore il 15 agosto 2017 è stato modificato l’art. 521-bis c.p.c. disciplinante il pignoramento degli autoveicoli.
La predetta norma era già stata oggetto di modifica con la L. del 6 agosto 2015, n. 132 mediante la quale era stata introdotta la possibilità di effettuare il pignoramento di autoveicoli non solo con le modalità previste specificamente in tal senso dal testo dell’art. 521-bis c.p.c. ma anche con le forme previste per il pignoramento in generale dall’art. 518 c.p.c.
La novità introdotta con il D.Lgs. del 13 luglio 2017, n. 116 riguarda invece il comma 6 dell’art. 521-bis c.p.c. e stabilisce in particolare che il creditore sarà tenuto a depositare la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione non più nella cancelleria del Tribunale bensì nella cancelleria del Giudice di Pace competente per l’esecuzione.
Tale spostamento di competenza dal Tribunale al Giudice di Pace sarà però operativo solo quando i nuovi giudici onorari avranno terminato tutta la fase formativa, compresi il tirocinio e il primo biennio all’interno dell’ufficio, e dunque a partire dal 31 ottobre 2021.
Dott.ssa Carmen Giovannini

Pignoramento auto: sì alla riforma
Con il D.Lgs. del 13 luglio 2017, n. 116 entrato in vigore il 15 agosto 2017 è stato modificato l’art. 521-bis c.p.c. disciplinante il pignoramento degli autoveicoli.
La predetta norma era già stata oggetto di modifica con la L. del 6 agosto 2015, n. 132 mediante la quale era stata introdotta la possibilità di effettuare il pignoramento di autoveicoli non solo con le modalità previste specificamente in tal senso dal testo dell’art. 521-bis c.p.c. ma anche con le forme previste per il pignoramento in generale dall’art. 518 c.p.c.
La novità introdotta con il D.Lgs. del 13 luglio 2017, n. 116 riguarda invece il comma 6 dell’art. 521-bis c.p.c. e stabilisce in particolare che il creditore sarà tenuto a depositare la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione non più nella cancelleria del Tribunale bensì nella cancelleria del Giudice di Pace competente per l’esecuzione.
Tale spostamento di competenza dal Tribunale al Giudice di Pace sarà però operativo solo quando i nuovi giudici onorari avranno terminato tutta la fase formativa, compresi il tirocinio e il primo biennio all’interno dell’ufficio, e dunque a partire dal 31 ottobre 2021.
Dott.ssa Carmen Giovannini
Recent posts.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27695 emessa in data 25.10.2024, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore autore di furto di merce – scaduta e di modico valore – [...]
La recente sentenza della Corte di Cassazione in merito all’incidente che causava la morte del passeggero, stabilisce una responsabilità diretta e inequivocabile del conducente riguardo alla sicurezza dei passeggeri, con particolare attenzione all’uso delle cinture [...]
La prima casa, intesa quale unica abitazione del contribuente destinata a residenza principale, non è pignorabile. Tale è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32759 del 16 dicembre 2024 attraverso la [...]
Recent posts.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27695 emessa in data 25.10.2024, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore autore di furto di merce – scaduta e di modico valore – [...]
La recente sentenza della Corte di Cassazione in merito all’incidente che causava la morte del passeggero, stabilisce una responsabilità diretta e inequivocabile del conducente riguardo alla sicurezza dei passeggeri, con particolare attenzione all’uso delle cinture [...]