Misure cautelari reali: i limiti al principio di proporzionalità
La Corte di Cassazione con sentenza n. 33090 depositata il 7 luglio 2017 ha sancito il seguente principio di diritto “In tema di misure cautelari reali, il principio di proporzionalità trova il suo limite nell’ipotesi in cui il bene sequestrato sia indivisibile e sia l’unico appartenente all’indagato”.
Il caso specifico sul quale la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi vedeva un soggetto indagato per truffa aggravata nei confronti del quale veniva disposto un sequestro preventivo per equivalente di un immobile al predetto appartenente.
L’indagato tempestivamente proponeva richiesta di revoca dell’ordinanza dispositiva del sequestro la quale, suo malgrado, gli veniva rigettata.
Il ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto innanzi alla Suprema Corte eccependo la violazione del principio di proporzionalità in quanto il valore dell’immobile sequestrato si palesava maggiore rispetto al quantum ritenuto profitto del reato.
La Suprema Corte non accoglieva la doglianza dell’indagato rilevando in primis come il bene posto in sequestro fosse l’unico di proprietà del ricorrente, in secundis come il sequestro fosse stato disposto in relazione alla somma indicata quale profitto del reato corrispondente ad una quota indivisa dell’intero bene.
Per quanto su esposto gli Ermellini dichiaravano l’inammissibilità del ricorso proposto dall’indagato e per l’effetto lo condannavano alle spese processuali.
Dott. Marco Conti
Misure cautelari reali: i limiti al principio di proporzionalità
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