Tortura: la Camera approva la proposta di legge
L’Aula della Camera, con 198 voti favorevoli e 35 contrari, ha approvato in via definitiva l’introduzione all’interno del nostro ordinamento del reato di tortura.
La nuova fattispecie di reato verrà disciplinata dall’articolo 613 bis del codice penale che così reciterà “Chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.
L’ipotesi criminosa in commento risulterà ulteriormente aggravata (da 5 a 12 anni di reclusione) se le condotte descritte dalla disposizione poc’anzi citata, saranno perpetrate da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione al servizio.
La previsione di una fattispecie di reato che disciplinasse appunto il reato di tortura, a detta di molti, si rendeva necessaria non solo in ragione delle condanne inflitte dalla Corte Europea di Strasburgo allo Stato Italiano colpevole della sussistenza di questo vulnus normativo, ma altresì affinché il nostro ordinamento si uniformasse alla legislazione degli Stati membri già da tempo previgente del reato di tortura.
Non mancano di certo i detrattori del risultato a cui è giunto, dopo anni di discussione, il Governo, evidenziando punti critici della norma de qua:
- Il reato di tortura quale reato comune e dunque configurabile da chiunque e non dai soli pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio come prescritto dalla Convenzione delle Nazioni Unite;
- la previsione della pluralità delle condotte violente;
- il riferimento alla verificabilità del trauma psichico;
- i tempi di prescrizione ordinari.
Occorre inoltre rilevare l’introduzione di un ulteriore norma strettamente connessa con quella in commento “Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura” (art.613 ter), la quale dispone l’applicazione della reclusione da 6 mesi a 3 anni al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio “il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso”.
A tal proposito non vi è chi non ha rilevato nella disposizione poc’anzi citata una sorta di sostrato preventivo-sanzionatorio volto a limitare il campo d’azione delle forze dell’ordine.
In attesa di una non auspicabile applicazione concreta della fattispecie criminosa in commento, non rimane che concentrarsi sulle luci e ombre caratterizzanti la stessa.
Dott. Marco Conti
Tortura: la Camera approva la proposta di legge
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L’ipotesi criminosa in commento risulterà ulteriormente aggravata (da 5 a 12 anni di reclusione) se le condotte descritte dalla disposizione poc’anzi citata, saranno perpetrate da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione al servizio.
La previsione di una fattispecie di reato che disciplinasse appunto il reato di tortura, a detta di molti, si rendeva necessaria non solo in ragione delle condanne inflitte dalla Corte Europea di Strasburgo allo Stato Italiano colpevole della sussistenza di questo vulnus normativo, ma altresì affinché il nostro ordinamento si uniformasse alla legislazione degli Stati membri già da tempo previgente del reato di tortura.
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- Il reato di tortura quale reato comune e dunque configurabile da chiunque e non dai soli pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio come prescritto dalla Convenzione delle Nazioni Unite;
- la previsione della pluralità delle condotte violente;
- il riferimento alla verificabilità del trauma psichico;
- i tempi di prescrizione ordinari.
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