
Ricorso in opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia
La procedura di opposizione al decreto di liquidazione del Giudice delle spese di giustizia trova disciplina nel combinato disposto dell’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D.Lgs. n. 150/2011.
La normativa prevede che l’opposizione sia promossa con ricorso innanzi al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato e che il giudizio seguirà il rito sommario di cognizione.
Quanto al termine per impugnare il provvedimento va segnalato che l’art. 34 comma 17 del D.Lgs. 150 del 2011 ha modificato l’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 eliminando la previsione del termine speciale di venti giorni per la presentazione dell’opposizione decorrenti dalla comunicazione o se precedente dalla notifica del decreto di liquidazione.
Considerato che le controversie previste dall’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, la sua sottoposizione alle relative regole – quale, appunto, disposta dall’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 – comporta che “il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” come anche confermato dalla Circolare Ministeriale del 7/11/2012 e dalla sentenze della Corte Costituzionale n. 106/2016 e n. 234/2016
Non senza segnalare che:
– Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il Presidente del Tribunale;
– Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del pubblico ministero presso la Corte di Appello è competente il Presidente della Corte di Appello;
– L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa su richiesta delle parti nel corso del procedimento dal Giudice adito con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione;
– L’ordinanza che definisce il giudizio di opposizione non è appellabile;
-Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente;
-Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.

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La procedura di opposizione al decreto di liquidazione del Giudice delle spese di giustizia trova disciplina nel combinato disposto dell’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D.Lgs. n. 150/2011.
La normativa prevede che l’opposizione sia promossa con ricorso innanzi al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato e che il giudizio seguirà il rito sommario di cognizione.
Quanto al termine per impugnare il provvedimento va segnalato che l’art. 34 comma 17 del D.Lgs. 150 del 2011 ha modificato l’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 eliminando la previsione del termine speciale di venti giorni per la presentazione dell’opposizione decorrenti dalla comunicazione o se precedente dalla notifica del decreto di liquidazione.
Considerato che le controversie previste dall’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, la sua sottoposizione alle relative regole – quale, appunto, disposta dall’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 – comporta che “il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” come anche confermato dalla Circolare Ministeriale del 7/11/2012 e dalla sentenze della Corte Costituzionale n. 106/2016 e n. 234/2016
Non senza segnalare che:
– Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il Presidente del Tribunale;
– Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del pubblico ministero presso la Corte di Appello è competente il Presidente della Corte di Appello;
– L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa su richiesta delle parti nel corso del procedimento dal Giudice adito con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione;
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