
Le novità sulla mediazione obbligatoria
Con l’art. 11 ter introdotto dalla Legge di Conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 rubricato «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» il Legislatore ha eliminato la previsione del terzo e quarto periodo dell’art. 5 comma 1-bis del D. Lgs. 28 del 2010 laddove prevedeva una efficacia temporanea limitata a 4 anni dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione nelle materie indicate nel medesimo comma.
La scelta di stabilizzare il tentativo di mediazione è scaturita in virtù di due circostanze: in primo luogo il fatto che le statistiche diffuse regolarmente dal Ministero della Giustizia con riferimento proprio all’esito della mediazione avevano dimostrato che la mediazione funziona laddove le parti decidono di proseguire oltre il primo incontro.
In secondo luogo, il fatto che la Commissione europea, qualche anno fa, aveva deciso di chiudere la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia sul deficit eccessivo imponendo una serie di raccomandazioni tra le quali quello di favorire il più possibile le misure di risoluzione alternativa delle controversie.
Al momento il Legislatore non ha invece ritenuto di incidere sulla disciplina della procedura di mediazione dove si riscontrano molteplici criticità in particolare sulla effettiva partecipazione delle parti agli incontri.
Dott. Salvatore Ettore Masullo

Le novità sulla mediazione obbligatoria
Con l’art. 11 ter introdotto dalla Legge di Conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 rubricato «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» il Legislatore ha eliminato la previsione del terzo e quarto periodo dell’art. 5 comma 1-bis del D. Lgs. 28 del 2010 laddove prevedeva una efficacia temporanea limitata a 4 anni dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione nelle materie indicate nel medesimo comma.
La scelta di stabilizzare il tentativo di mediazione è scaturita in virtù di due circostanze: in primo luogo il fatto che le statistiche diffuse regolarmente dal Ministero della Giustizia con riferimento proprio all’esito della mediazione avevano dimostrato che la mediazione funziona laddove le parti decidono di proseguire oltre il primo incontro.
In secondo luogo, il fatto che la Commissione europea, qualche anno fa, aveva deciso di chiudere la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia sul deficit eccessivo imponendo una serie di raccomandazioni tra le quali quello di favorire il più possibile le misure di risoluzione alternativa delle controversie.
Al momento il Legislatore non ha invece ritenuto di incidere sulla disciplina della procedura di mediazione dove si riscontrano molteplici criticità in particolare sulla effettiva partecipazione delle parti agli incontri.
Dott. Salvatore Ettore Masullo
Recent posts.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 170 del 7 gennaio 2025, ha affermato un principio di rilevante impatto in materia di licenziamento e tutela dei lavoratori disabili. Secondo la Suprema Corte, il datore di [...]
La Corte di Cassazione con una recente ordinanza depositata in data 09 gennaio 2025, la n. 475/2025, delinea i limiti di responsabilità professionale forense andando a consolidare il principio secondo cui l’omissione processuale non tende [...]
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27695 emessa in data 25.10.2024, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore autore di furto di merce – scaduta e di modico valore – [...]
Recent posts.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 170 del 7 gennaio 2025, ha affermato un principio di rilevante impatto in materia di licenziamento e tutela dei lavoratori disabili. Secondo la Suprema Corte, il datore di [...]
La Corte di Cassazione con una recente ordinanza depositata in data 09 gennaio 2025, la n. 475/2025, delinea i limiti di responsabilità professionale forense andando a consolidare il principio secondo cui l’omissione processuale non tende [...]