
Il recesso dal contratto di assicurazione prima della L. n. 40 del 2007
Con la sentenza n. 13157/2017 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del recesso dell’assicurato dal contratto di assicurazione.
La vicenda fattuale traeva origine dall’opposizione proposta da una società avverso il decreto ingiuntivo richiesto, con apposito ricorso, da una compagnia assicuratrice al fine di ottenere il pagamento di premi di polizza insoluti.
Il giudice di primo grado, ritenendo inefficace la disdetta del contratto di assicurazione inviata dall’opponente ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.L. n. 7 del 2007, rigettava l’opposizione proposta.
La società, tuttavia impugnava la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, la quale, a differenza del giudizio di primo grado, ritenendo che la disdetta della polizza fosse efficace poiché inviata dall’assicurato nel periodo in cui era in vigore il decreto legge e prima delle modifiche apportate allo stesso dalla legge di conversione L. n. 40 del 2007, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo de quo.
Infatti l’art. 5, comma 4, D.L. n. 7 del 2007 prevedeva espressamente che “in caso di durata pluriennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.“; mentre la legge di conversione stabiliva che “Tali disposizioni – previste nel decreto legge – entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.”
La compagnia assicuratrice, in ragione del fatto che la legge di conversione stabiliva che il recesso dal contratto di polizza stipulato prima dell’entrata in vigore della suddetta legge, senza ulteriori oneri e con preavviso di 60 giorni, fosse valido soltanto nel caso in cui il contratto fosse stato stipulato da almeno tre anni, riteneva che la disdetta inviata dalla società fosse nulla: infatti, il contratto di assicurazione sottoscritto dalla predetta società opponente non aveva almeno tre anni di vita, come richiesto espressamente dalla legge.
In ragione di quanto detto, la compagnia assicuratrice proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla compagnia assicuratrice in quanto, come già affermato in precedenza (Cass. 9386/16) ha ritenuto “ valido ed efficace il recesso dell’assicurato da un contratto di assicurazione pluriennale, avvenuto ex art. 5, comma 4, D.L. n. 7 del 2007, e perfezionatosi prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge di conversione”.
Dunque, nel caso de quo, nonostante il contratto di assicurazione fosse in vita da meno di tre anni, la Suprema Corte ha ritenuto valido il recesso inviato dalla società in quanto perfezionatosi ante legem di conversione, e dunque nel momento in cui erano in vigore le disposizioni del decreto legge.
Dott. Matteo Pavia

Il recesso dal contratto di assicurazione prima della L. n. 40 del 2007
Con la sentenza n. 13157/2017 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del recesso dell’assicurato dal contratto di assicurazione.
La vicenda fattuale traeva origine dall’opposizione proposta da una società avverso il decreto ingiuntivo richiesto, con apposito ricorso, da una compagnia assicuratrice al fine di ottenere il pagamento di premi di polizza insoluti.
Il giudice di primo grado, ritenendo inefficace la disdetta del contratto di assicurazione inviata dall’opponente ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.L. n. 7 del 2007, rigettava l’opposizione proposta.
La società, tuttavia impugnava la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, la quale, a differenza del giudizio di primo grado, ritenendo che la disdetta della polizza fosse efficace poiché inviata dall’assicurato nel periodo in cui era in vigore il decreto legge e prima delle modifiche apportate allo stesso dalla legge di conversione L. n. 40 del 2007, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo de quo.
Infatti l’art. 5, comma 4, D.L. n. 7 del 2007 prevedeva espressamente che “in caso di durata pluriennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.“; mentre la legge di conversione stabiliva che “Tali disposizioni – previste nel decreto legge – entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.”
La compagnia assicuratrice, in ragione del fatto che la legge di conversione stabiliva che il recesso dal contratto di polizza stipulato prima dell’entrata in vigore della suddetta legge, senza ulteriori oneri e con preavviso di 60 giorni, fosse valido soltanto nel caso in cui il contratto fosse stato stipulato da almeno tre anni, riteneva che la disdetta inviata dalla società fosse nulla: infatti, il contratto di assicurazione sottoscritto dalla predetta società opponente non aveva almeno tre anni di vita, come richiesto espressamente dalla legge.
In ragione di quanto detto, la compagnia assicuratrice proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla compagnia assicuratrice in quanto, come già affermato in precedenza (Cass. 9386/16) ha ritenuto “ valido ed efficace il recesso dell’assicurato da un contratto di assicurazione pluriennale, avvenuto ex art. 5, comma 4, D.L. n. 7 del 2007, e perfezionatosi prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge di conversione”.
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