Notifica del decreto, il termine decorre dalla comunicazione al ricorrente
“Sebbene l’art. 5, comma 2 legge n. 89/01 prevede che il decreto diventi inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento, deve ritenersi che tale termine decorra dalla comunicazione dello stesso alla parte ricorrente”.
Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7185/17.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Lecce, in accoglimento dell’opposizione erariale proposta ai sensi dell’art. 5 della L. 89/01, ha dichiarato inefficace il decreto monocratico emesso a carico del Ministero della Giustizia dalla predetta Corte in quanto notificato una volta decorso il termine previsto dalla suddetta legge.
Il creditore, avverso tale decreto, propone ricorso per Cassazione in quanto sostiene che, in primis, vi sia stato l’omesso esame della ritardata comunicazione, quale fatto decisivo, effettuata a mezzo PEC dieci giorni post emissione del decreto di ingiunzione e, inoltre, che sia stato violato, in tema di giustizia digitale, l’art. 16 d.l. 179/2012 (convertito in L. 221/2012) e l’art. 45 IV comma disp. att. c.p.c., relativamente alla forma della comunicazione al cancelliere, nel quale viene sancito che “quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
Il decreto, così come previsto dall’art. 5 della succitata Legge Pinto, diviene inefficace nel momento in cui la notificazione non venga eseguita entro trenta giorni dal deposito in Cancelleria del provvedimento, e, deve ritenersi che tale termine, inizi a decorrere dal momento in cui alla parte ricorrente venga data comunicazione dello stesso.
Nel caso di specie, il decreto, come già affermato in precedenza, è stato comunicato a mezzo PEC alla parte ricorrente dieci giorni dopo l’emissione del decreto di ingiunzione. In seguito, la parte ricorrente ha provveduto a notificarlo all’Avvocatura di Stato tempestivamente.
Pertanto, la Corte ha accolto il ricorso e cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.
Dott.ssa Rosita Sovrani
Notifica del decreto, il termine decorre dalla comunicazione al ricorrente
“Sebbene l’art. 5, comma 2 legge n. 89/01 prevede che il decreto diventi inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento, deve ritenersi che tale termine decorra dalla comunicazione dello stesso alla parte ricorrente”.
Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7185/17.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Lecce, in accoglimento dell’opposizione erariale proposta ai sensi dell’art. 5 della L. 89/01, ha dichiarato inefficace il decreto monocratico emesso a carico del Ministero della Giustizia dalla predetta Corte in quanto notificato una volta decorso il termine previsto dalla suddetta legge.
Il creditore, avverso tale decreto, propone ricorso per Cassazione in quanto sostiene che, in primis, vi sia stato l’omesso esame della ritardata comunicazione, quale fatto decisivo, effettuata a mezzo PEC dieci giorni post emissione del decreto di ingiunzione e, inoltre, che sia stato violato, in tema di giustizia digitale, l’art. 16 d.l. 179/2012 (convertito in L. 221/2012) e l’art. 45 IV comma disp. att. c.p.c., relativamente alla forma della comunicazione al cancelliere, nel quale viene sancito che “quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
Il decreto, così come previsto dall’art. 5 della succitata Legge Pinto, diviene inefficace nel momento in cui la notificazione non venga eseguita entro trenta giorni dal deposito in Cancelleria del provvedimento, e, deve ritenersi che tale termine, inizi a decorrere dal momento in cui alla parte ricorrente venga data comunicazione dello stesso.
Nel caso di specie, il decreto, come già affermato in precedenza, è stato comunicato a mezzo PEC alla parte ricorrente dieci giorni dopo l’emissione del decreto di ingiunzione. In seguito, la parte ricorrente ha provveduto a notificarlo all’Avvocatura di Stato tempestivamente.
Pertanto, la Corte ha accolto il ricorso e cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.
Dott.ssa Rosita Sovrani
Recent posts.
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]
Con l’ordinanza n. 26184 del 7 ottobre 2024 la Suprema Corte di Cassazione si esprime sulla questione riguardante la responsabilità dei soci a seguito dell’estinzione della società. La fattispecie da cui trae origine la pronuncia [...]
Recent posts.
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]