Tutela dei minori stranieri non accompagnati: approvata la legge
La Camera dei Deputati lo scorso 29 marzo ha approvato definitivamente il Disegno di legge n. 1658-B, concernente “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” il quale, ad oggi, è in attesa della sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Legislatore, indicando l’ambito applicativo della presente riforma, ha chiarito che per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato dovrà intendersi “il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”.
Definito tale ambito, si evidenzia che la novella legislativa, già approvata dal Senato lo scorso 1° marzo con un consenso ampio e trasversale, afferma sin dal suo incipit il dovere universale di proteggere il minore straniero non accompagnato ed al pari del minore con cittadinanza italiana o europea.
Sicché, in ragione di tale principio e a modifica del T.U. concernente la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, il Legislatore ha previsto espressamente il divieto di respingimento alla frontiera dei minori non accompagnati.
Inoltre, i tempi di attesa nelle strutture di prima accoglienza, a loro specificatamente dedicate, non possono essere superiori a 30 giorni, entro i quali dovranno svolgersi le procedure di identificazione (nel massimo di 10 giorni) e di accertamento dell’età.
In tale ottica viene difatti introdotto un nuovo procedimento di identificazione unico a livello nazionale per il quale sarà competente l’autorità di pubblica sicurezza, coadiuvata da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo aver prestato allo stesso minore un’immediata assistenza umanitaria.
Nel caso in cui sovvenga dubbio circa l’età dichiarata, questa dovrà essere accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari.
Si rappresenta inoltre che nell’intento di assicurare il diritto all’assistenza dei minori non accompagnati, è fatto ulteriore obbligo di istituire un elenco dei tutori volontari presso ogni Tribunale per i minorenni, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle.
Dott. Giordano Mele
Tutela dei minori stranieri non accompagnati: approvata la legge
La Camera dei Deputati lo scorso 29 marzo ha approvato definitivamente il Disegno di legge n. 1658-B, concernente “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” il quale, ad oggi, è in attesa della sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Legislatore, indicando l’ambito applicativo della presente riforma, ha chiarito che per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato dovrà intendersi “il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”.
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Sicché, in ragione di tale principio e a modifica del T.U. concernente la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, il Legislatore ha previsto espressamente il divieto di respingimento alla frontiera dei minori non accompagnati.
Inoltre, i tempi di attesa nelle strutture di prima accoglienza, a loro specificatamente dedicate, non possono essere superiori a 30 giorni, entro i quali dovranno svolgersi le procedure di identificazione (nel massimo di 10 giorni) e di accertamento dell’età.
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