Formazione continua, stretta sugli accreditamenti del COA di Roma
Con delibera del 23.3.2017 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha modificato il Regolamento sulla formazione continua adottato con Delibera dell’8.9.2016 attribuendo alla Commissione per l‘accreditamento delle attività formative poteri di controllo nei riguardi dei soggetti promotori in relazione all’effettivo e corretto svolgimento degli eventi organizzati, in particolare verificando la corrispondenza tra quanto dichiarato con la richiesta di accreditamento e quanto effettivamente realizzato nel corso dell’evento.
In merito è stato introdotto anche un terzo comma all’art. 16 che così dispone: “In caso di accertata violazione, da parte del soggetto che ha richiesto l’accreditamento, degli obblighi assunti con la richiesta di accreditamento e, in particolare, in caso di mancato effettivo controllo della presenza dei partecipanti e mancata corrispondenza della reale durata dell’evento, su indicazione motivata della Commissione per l’accreditamento ed allegazione della relazione dei professionisti che hanno svolto la verifica, il Consiglio dell’Ordine può disporre la sospensione dell’accreditamento dagli eventi promossi dal soggetto inadempiente per un periodo massimo di un anno”.
Avv. Sergio Scicchitano
Formazione continua, stretta sugli accreditamenti del COA di Roma
Con delibera del 23.3.2017 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha modificato il Regolamento sulla formazione continua adottato con Delibera dell’8.9.2016 attribuendo alla Commissione per l‘accreditamento delle attività formative poteri di controllo nei riguardi dei soggetti promotori in relazione all’effettivo e corretto svolgimento degli eventi organizzati, in particolare verificando la corrispondenza tra quanto dichiarato con la richiesta di accreditamento e quanto effettivamente realizzato nel corso dell’evento.
In merito è stato introdotto anche un terzo comma all’art. 16 che così dispone: “In caso di accertata violazione, da parte del soggetto che ha richiesto l’accreditamento, degli obblighi assunti con la richiesta di accreditamento e, in particolare, in caso di mancato effettivo controllo della presenza dei partecipanti e mancata corrispondenza della reale durata dell’evento, su indicazione motivata della Commissione per l’accreditamento ed allegazione della relazione dei professionisti che hanno svolto la verifica, il Consiglio dell’Ordine può disporre la sospensione dell’accreditamento dagli eventi promossi dal soggetto inadempiente per un periodo massimo di un anno”.
Avv. Sergio Scicchitano
Recent posts.
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, meglio noto come caporalato, è intervenuta una recente sentenza (n. 43662/2024) della seconda sezione penale della Corte di cassazione, offrendo una rilevante interpretazione in merito all’applicabilità [...]
Supplenza annuale come “prospettiva di insegnamento” che giustifica l’accesso alla carta del docente
Con la sentenza 26.11.2024, il Tribunale del Lavoro di Verona ha riconosciuto il diritto dei docenti con supplenze annuali ad usufruire della Carta del Docente, disponendo la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento di una [...]
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
Recent posts.
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, meglio noto come caporalato, è intervenuta una recente sentenza (n. 43662/2024) della seconda sezione penale della Corte di cassazione, offrendo una rilevante interpretazione in merito all’applicabilità [...]
Supplenza annuale come “prospettiva di insegnamento” che giustifica l’accesso alla carta del docente
Con la sentenza 26.11.2024, il Tribunale del Lavoro di Verona ha riconosciuto il diritto dei docenti con supplenze annuali ad usufruire della Carta del Docente, disponendo la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento di una [...]