
Processo amministrativo: il deposito della copia cartacea e il decorso del termine dilatorio
“Il deposito della copia cartacea d’obbligo, di cui all’art. 7, comma 4, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, da parte del ricorrente è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso, sia fissata detta udienza”: questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 919 del 3 marzo 2017.
Senza entrare nel merito della questione, ciò che oggi si tiene ad evidenziare è che nel corso del gravame per la riforma della sentenza resa dal TAR Lombardia, sede di Milano, Sez. III, n. 2024/2016, la parte appellante non ha effettuato il deposito della copia cartacea d’obbligo, ex art. 7, co. 4, D.L. n. 168/2016, secondo il quale “A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico”.
I Giudici di Palazzo Spada – ritendo “corretto ricostruire la c.d. “intenzione del legislatore” nei sensi implicati dal generalissimo “principio di conservazione” degli effetti dell’atto” e richiamando la sua stessa giurisprudenza secondo cui “La diversa interpretazione … finirebbe per privare di qualsivoglia utilità ed efficacia la norma in esame, in violazione del canone ermeneutico che preclude un’esegesi che impedisca alla disposizione di produrre ogni effetto. La predetta regola ermeneutica, espressamente codificata all’art.1367 c.c. per l’interpretazione dei contratti, deve intendersi, infatti, applicabile, per la sua evidente valenza logica e generale, anche all’esegesi delle leggi …, con la conseguenza che tra più opzioni interpretative possibili dev’essere preferita quella che consente alla norma di produrre qualche effetto, rispetto alla lettura secondo cui il precetto resterebbe privo di ogni utilità” (Cd.S., sent. n. 22/2017) – hanno affermato che “Il deposito della copia cartacea d’obbligo, di cui all’art. 7, comma 4, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, da parte del ricorrente è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso sia fissata detta udienza”.
Pertanto, in conclusione, il Collegio ha deciso di rinviare l’udienza a data futura la quale andrà fissata solo dopo che sia stato effettuato il deposito delle copie cartacee d’obbligo ad opera della parte ricorrente e nel rispetto del termine dilatorio ex art. 55, comma 5, c.p.a.
Dott. Andrea Paolucci

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“Il deposito della copia cartacea d’obbligo, di cui all’art. 7, comma 4, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, da parte del ricorrente è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso, sia fissata detta udienza”: questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 919 del 3 marzo 2017.
Senza entrare nel merito della questione, ciò che oggi si tiene ad evidenziare è che nel corso del gravame per la riforma della sentenza resa dal TAR Lombardia, sede di Milano, Sez. III, n. 2024/2016, la parte appellante non ha effettuato il deposito della copia cartacea d’obbligo, ex art. 7, co. 4, D.L. n. 168/2016, secondo il quale “A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico”.
I Giudici di Palazzo Spada – ritendo “corretto ricostruire la c.d. “intenzione del legislatore” nei sensi implicati dal generalissimo “principio di conservazione” degli effetti dell’atto” e richiamando la sua stessa giurisprudenza secondo cui “La diversa interpretazione … finirebbe per privare di qualsivoglia utilità ed efficacia la norma in esame, in violazione del canone ermeneutico che preclude un’esegesi che impedisca alla disposizione di produrre ogni effetto. La predetta regola ermeneutica, espressamente codificata all’art.1367 c.c. per l’interpretazione dei contratti, deve intendersi, infatti, applicabile, per la sua evidente valenza logica e generale, anche all’esegesi delle leggi …, con la conseguenza che tra più opzioni interpretative possibili dev’essere preferita quella che consente alla norma di produrre qualche effetto, rispetto alla lettura secondo cui il precetto resterebbe privo di ogni utilità” (Cd.S., sent. n. 22/2017) – hanno affermato che “Il deposito della copia cartacea d’obbligo, di cui all’art. 7, comma 4, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, da parte del ricorrente è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso sia fissata detta udienza”.
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