Lavoro subordinato e disabili, la sentenza del Consiglio di Stato
“Ai sensi dell’art. 3 comma 3, l. 12 marzo 1999, n. 68, per i soggetti che operano nel campo della solidarietà sociale, la quota di riserva per l’assunzione dei disabili si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.”: questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 383 del 31 gennaio 2017.
Con ricorso innanzi al T.A.R. Puglia, Bari, la originale ricorrente impugnava il provvedimento con il quale un comune pugliese aggiudicava ad un ATI l’appalto dei “servizi per famiglie e minori”, per il sostegno alla genitorialità e la tutela dei diritti dei minori dell’ambito territoriale.
Il T.A.R., però, dichiarava il ricorso irricevibile per tardività. Avverso tale decisione veniva proposto appello in Consiglio di Stato dall’originale ricorrente. In primo luogo, l’adito Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso originale tempestivo e, di conseguenza, entrava nel merito della questione ritenendolo, però, infondato.
Infatti, i Giudici di Palazzo Spada hanno affermato che “in base all’art. 3, comma 3, legge n. 68 del 1999, per i soggetti, fra gli altri, che operano nel campo della solidarietà sociale, la quota di riserva per l’assunzione dei disabili si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. Ai sensi dell’art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, “Regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili” (emanato sulla base dell’art. 20 della legge n. 68 del 1999), “il personale tecnico-esecutivo di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999, è individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate agli organismi di cui al citato art. 3, comma 3”. La norma regolamentare rinvia, quindi, alle norme contrattuali, fra le quali viene in rilievo l’art. 23 del CCNL delle Cooperative sociali che esclude dal computo della quota di riserva un nutrito elenco di figure lavorative.
Infine, conclude il Consiglio di Stato, “anche a prescindere dall’applicazione dell’art. 23 CCNL, dal computo dei lavoratori impiegati ai fini della quota di riserva devono essere esclusi i lavoratori assunti in virtù delle c.d. clausole sociali, ossia il personale assunto a seguito e in ragione dell’aggiudicazione di un appalto e destinato, al termine dello stesso, a transitare alla dipendente del nuovo aggiudicatario”.
L’appello, pertanto, veniva nel merito rigettato.
Avv. Andrea Paolucci
Lavoro subordinato e disabili, la sentenza del Consiglio di Stato
“Ai sensi dell’art. 3 comma 3, l. 12 marzo 1999, n. 68, per i soggetti che operano nel campo della solidarietà sociale, la quota di riserva per l’assunzione dei disabili si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.”: questo è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 383 del 31 gennaio 2017.
Con ricorso innanzi al T.A.R. Puglia, Bari, la originale ricorrente impugnava il provvedimento con il quale un comune pugliese aggiudicava ad un ATI l’appalto dei “servizi per famiglie e minori”, per il sostegno alla genitorialità e la tutela dei diritti dei minori dell’ambito territoriale.
Il T.A.R., però, dichiarava il ricorso irricevibile per tardività. Avverso tale decisione veniva proposto appello in Consiglio di Stato dall’originale ricorrente. In primo luogo, l’adito Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso originale tempestivo e, di conseguenza, entrava nel merito della questione ritenendolo, però, infondato.
Infatti, i Giudici di Palazzo Spada hanno affermato che “in base all’art. 3, comma 3, legge n. 68 del 1999, per i soggetti, fra gli altri, che operano nel campo della solidarietà sociale, la quota di riserva per l’assunzione dei disabili si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. Ai sensi dell’art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, “Regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili” (emanato sulla base dell’art. 20 della legge n. 68 del 1999), “il personale tecnico-esecutivo di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999, è individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate agli organismi di cui al citato art. 3, comma 3”. La norma regolamentare rinvia, quindi, alle norme contrattuali, fra le quali viene in rilievo l’art. 23 del CCNL delle Cooperative sociali che esclude dal computo della quota di riserva un nutrito elenco di figure lavorative.
Infine, conclude il Consiglio di Stato, “anche a prescindere dall’applicazione dell’art. 23 CCNL, dal computo dei lavoratori impiegati ai fini della quota di riserva devono essere esclusi i lavoratori assunti in virtù delle c.d. clausole sociali, ossia il personale assunto a seguito e in ragione dell’aggiudicazione di un appalto e destinato, al termine dello stesso, a transitare alla dipendente del nuovo aggiudicatario”.
L’appello, pertanto, veniva nel merito rigettato.
Avv. Andrea Paolucci
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