Ricorso per ottemperanza ex art. 114 c.p.a.
L’azione per ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze del G.A. passate in giudicato o esecutive e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Non senza segnalare che:
- il ricorso si propone al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta;
- nel caso in cui si agisca in ottemperanza di una pronuncia a seguito di Ricorso Straordinario al Capo dello Stato il giudizio per l’ottemperanza si dovrà proporre dinnanzi al Consiglio di Stato;
- ex art. 114 c.p.a., l’azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta. L’azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza;
- unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
Inoltre, il ricorrente deve chiedere che il collegio:
a) ordini l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione;
b) dichiari nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
d) nomini, ove occorra, un commissario ad acta.
Ricorso per ottemperanza ex art. 114 c.p.a.
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Inoltre, il ricorrente deve chiedere che il collegio:
a) ordini l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione;
b) dichiari nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
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