
L'istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c.
A norma dell’art. 373 c.p.c., in pendenza di giudizio per Cassazione è possibile proporre istanza per la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, qualora da quest’ultima possa derivare un grave e irreparabile danno. La parte istante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata con la seguente formula:
– Ricorso per la sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c.
Non senza segnalare che:
– il ricorso deve essere proposto al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata per Cassazione (Giudice di Pace, Tribunale in composizione monocratica o presidente del collegio, Corte di Appello);
– il giudice adito ordina con decreto in calce al ricorso la comparizione delle parti in camera di consiglio;
– copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte;
– con il decreto di comparizione delle parti, il Giudice, in casi di eccezionale urgenza, può disporre l’immediata sospensione dell’esecuzione.
– L’ordinanza che conclude il procedimento di sospensione, sia essa di rigetto oppure di accoglimento, non è impugnabile, così come precisato dal primo comma dell’art. 373.

L'istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c.
A norma dell’art. 373 c.p.c., in pendenza di giudizio per Cassazione è possibile proporre istanza per la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, qualora da quest’ultima possa derivare un grave e irreparabile danno. La parte istante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata con la seguente formula:
– Ricorso per la sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c.
Non senza segnalare che:
– il ricorso deve essere proposto al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata per Cassazione (Giudice di Pace, Tribunale in composizione monocratica o presidente del collegio, Corte di Appello);
– il giudice adito ordina con decreto in calce al ricorso la comparizione delle parti in camera di consiglio;
– copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte;
– con il decreto di comparizione delle parti, il Giudice, in casi di eccezionale urgenza, può disporre l’immediata sospensione dell’esecuzione.
– L’ordinanza che conclude il procedimento di sospensione, sia essa di rigetto oppure di accoglimento, non è impugnabile, così come precisato dal primo comma dell’art. 373.
Recent posts.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]
La sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta in modo articolato il tema del frazionamento abusivo del credito, un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, [...]
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 170 del 7 gennaio 2025, ha affermato un principio di rilevante impatto in materia di licenziamento e tutela dei lavoratori disabili. Secondo la Suprema Corte, il datore di [...]
Recent posts.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]
La sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta in modo articolato il tema del frazionamento abusivo del credito, un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, [...]