Rendita vitalizia, contratto nullo se il beneficiario è in età avanzata
La rendita vitalizia, o contratto di “mantenimento” o di “assistenza morale e materiale”, a norma degli articoli 1872 c.c. e 1873 c.c. può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene, per donazione o per testamento, per la durata della vita di una o più persone.
Una fattispecie ricorrente di tale contratto è rappresentata dalla donazione della nuda proprietà dell’immobile di abitazione da parte di una persona anziana in favore di un figlio, a fronte dell’assistenza morale e materiale che quest’ultimo presta al genitore bisognoso.
Questa situazione potrebbe essere del tutto legittima, ma potrebbe anche rappresentare un eccessivo vantaggio per colui che si prende cura dell’anziano, nonché, in caso di decesso dell’anziano, generare contrasti tra gli eredi in sede successoria.
Proprio su una fattispecie similare si è pronunciato il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 882 del 10 maggio 2016.
Alcuni dei figli del de cuius adivano il Tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di rendita vitalizia con il quale il defunto padre cedeva ed uno dei suoi figli la nuda proprietà della casa di abitazione in cambio dell’assistenza morale e materiale.
Il Tribunale di Vicenza riteneva che il contratto di mantenimento doveva ritenersi nullo in virtù della totale assenza di alea.
Ed infatti, il contratto in questione era stato sottoscritto quando il de cuius era già ultranovantenne e versava, altresì, “in gravi condizioni di salute, tali da rendere assolutamente prevedibile, soprattutto in ragione dell’avanzata età dello stesso, il suo imminente decesso che, infatti, si verificava Secondo la Giurisprudenza, in considerazione dell’età particolarmente avanzata del vitaliziato, o di una conosciuta malattia che ne faccia prevedere una morte imminente, si verifica una situazione per la quale non si può parlare di sinallagma contrattuale, né di aleatorietà, elemento essenziale di questa tipologia di contratto (ex multis Cass. n. 14796/2009 e Cass. Civ. n. 4503/1996). Dott.ssa Flavia Lucchetti
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Questa situazione potrebbe essere del tutto legittima, ma potrebbe anche rappresentare un eccessivo vantaggio per colui che si prende cura dell’anziano, nonché, in caso di decesso dell’anziano, generare contrasti tra gli eredi in sede successoria.
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