PCT, il decreto del Ministero sull'attestazione di conformità
Il decreto del Ministero della Giustizia del 28 dicembre 2015 ha introdotto l’art. 19-ter alle specifiche tecniche del PCT del 16 aprile 2014.
La nuova norma indica un criterio generale che vale per tutte le ipotesi di attestazione di conformità precisando che la stessa debba essere “inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata“.
Le novità più significative sono:
-l’eliminazione sia nei depositi telematici, sia nelle notifiche in proprio tramite PEC ex L. 53/94, sia nelle comunicazioni effettuate tramite PEC, dell’impronta hash e del riferimento temporale;
-l’indicazione specifica degli elementi che deve contenere l’attestazione di conformità:
1) la sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità;
2) il relativo nome del file;
3) la sottoscrizione digitale dopo averla trasformata in PDF TESTO (senza scansione).
Se la copia informatica è destinata al deposito (telematico) il documento informatico contenente l’attestazione di conformità dovrà essere inserito come allegato nella “busta telematica” (art. 19 ter comma 2), se invece è destinata alla notifica in proprio tramite PEC, gli elementi più sopra indicati ai numeri 1), 2) e 3) dovranno essere inseriti nella relata di notifica (art. 19 ter comma 3).
Da non sottovalutare il contenuto del comma 6 dell’art. 19 ter, nel quale si precisa che l’attestazione di conformità può anche riferirsi a più documenti informatici; ciò significa che, ad esempio, per le attestazioni di conformità, previste dagli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. (procedure esecutive) ai fini dell’iscrizione a ruolo (obbligatoriamente telematica) dei rispettivi procedimenti, nel medesimo documento informatico potrà essere attestata la conformità del titolo, del precetto e del pignoramento.
Sergio Scicchitano
PCT, il decreto del Ministero sull'attestazione di conformità
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La nuova norma indica un criterio generale che vale per tutte le ipotesi di attestazione di conformità precisando che la stessa debba essere “inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata“.
Le novità più significative sono:
-l’eliminazione sia nei depositi telematici, sia nelle notifiche in proprio tramite PEC ex L. 53/94, sia nelle comunicazioni effettuate tramite PEC, dell’impronta hash e del riferimento temporale;
-l’indicazione specifica degli elementi che deve contenere l’attestazione di conformità:
1) la sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità;
2) il relativo nome del file;
3) la sottoscrizione digitale dopo averla trasformata in PDF TESTO (senza scansione).
Se la copia informatica è destinata al deposito (telematico) il documento informatico contenente l’attestazione di conformità dovrà essere inserito come allegato nella “busta telematica” (art. 19 ter comma 2), se invece è destinata alla notifica in proprio tramite PEC, gli elementi più sopra indicati ai numeri 1), 2) e 3) dovranno essere inseriti nella relata di notifica (art. 19 ter comma 3).
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