
Incidente su pista da sci: non si applica il codice della strada
Con la sentenza n. 21254 depositata in data 20 ottobre 2016 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito uno dei presupposti necessari i fini dell’ammissione al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli ai sensi dell’art. 2054 c.c., nonché della correlata applicazione della normativa attinente all’assicurazione obbligatoria.
La sentenza in esame scaturiva dalla richiesta di risarcimento dei danni da parte di un soggetto investito su una pista da sci dal conducente e proprietario di un’autovettura. I giudici di prime cure attribuivano la responsabilità del sinistro per l’80% al conducente dell’auto e per il 20% al danneggiato. Pertanto il Tribunale adito addiveniva alla pronuncia di condanna nei confronti degli eredi del convenuto – nelle more del giudizio deceduto – al risarcimento del danno (sempre in relazione all’80% della riconosciuta responsabilità) per fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c. anziché ai sensi dell’art. 2054 c.c., rigettando altresì ogni ulteriore domanda proposta nei confronti della Compagnia Assicuratrice presso cui l’automobile era assicurata.
La Corte di Appello adita dagli eredi del convenuto soccombente in primo grado, in parziale accoglimento dell’appello incidentale nel frattempo proposto dall’attore, confermava la responsabilità esclusiva del proprietario dell’auto, con conseguente condanna al risarcimento del danno nei confronti degli eredi dello stesso.
La Suprema Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sul caso, rigettava i motivi di gravame e, uniformandosi ai principi di diritto contenuti nelle statuizioni dei Giudici dell’Appello, condannava gli eredi del proprietario dell’auto al risarcimento del danno per fatto illecito ex art. 2043 c.c..
Gli Ermellini hanno pertanto ritenuto non doversi applicare nel caso in esame il disposto dell’art. 2054 c.c. Dalla suddetta disposizione codicistica e dalla normativa in materia di assicurazione obbligatoria (l. 990/1969) si desume, infatti, che il presupposto per ottenere il risarcimento del danno da circolazione di veicoli è che gli stessi siano condotti solo ed esclusivamente su una strada, un’aerea pubblica o un’area ad essa equiparata; la pista da sci, sottolineano gli Ermellini, non può essere in alcun modo considerata alla stregua di una pubblica via con la diretta conseguenza dell’esclusione dell’attribuzione di responsabilità, in casi di questo genere, alle Compagnie Assicuratrici dei veicoli causativi del sinistro.
Dott. Ettore Masullo

Incidente su pista da sci: non si applica il codice della strada
Con la sentenza n. 21254 depositata in data 20 ottobre 2016 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito uno dei presupposti necessari i fini dell’ammissione al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli ai sensi dell’art. 2054 c.c., nonché della correlata applicazione della normativa attinente all’assicurazione obbligatoria.
La sentenza in esame scaturiva dalla richiesta di risarcimento dei danni da parte di un soggetto investito su una pista da sci dal conducente e proprietario di un’autovettura. I giudici di prime cure attribuivano la responsabilità del sinistro per l’80% al conducente dell’auto e per il 20% al danneggiato. Pertanto il Tribunale adito addiveniva alla pronuncia di condanna nei confronti degli eredi del convenuto – nelle more del giudizio deceduto – al risarcimento del danno (sempre in relazione all’80% della riconosciuta responsabilità) per fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c. anziché ai sensi dell’art. 2054 c.c., rigettando altresì ogni ulteriore domanda proposta nei confronti della Compagnia Assicuratrice presso cui l’automobile era assicurata.
La Corte di Appello adita dagli eredi del convenuto soccombente in primo grado, in parziale accoglimento dell’appello incidentale nel frattempo proposto dall’attore, confermava la responsabilità esclusiva del proprietario dell’auto, con conseguente condanna al risarcimento del danno nei confronti degli eredi dello stesso.
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