
Figlio maggiorenne tossicodipendente, riconosciuto il mantenimento
Il Tribunale di Taranto con sentenza n. 2257 del 7 luglio 2016 ha riconosciuto il diritto del figlio, maggiorenne e con problemi di tossicodipendenza, ad ottenere dal genitore non convivente, un assegno mensile e a vivere nella casa famigliare.
Il caso vedeva due coniugi separati con due figli conviventi con la madre, assegnataria della casa coniugale.
La donna chiedeva all’ex marito l’assegno di mantenimento per la figlia maggiore, di trent’anni, che aveva lasciato il lavoro perché troppo faticoso, e per il figlio di ventitré anni, con problemi di droga. Mentre per la primogenita il tribunale ha revocato l’obbligo di mantenimento a carico del padre, per il secondo figlio tale diritto è stato riconosciuto.
Si richiama sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha sancito “l’obbligo di mantenimento che incombe sui genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma permane sino al conseguimento da parte dello stesso della piena autonomia economica” (Cass. sent. n. 1798/2015). Ciò, a meno che il figlio maggiorenne non abbia volontariamente rifiutato concrete opportunità lavorative.
L’effettiva impossibilità di procurarsi un lavoro ed essere indipendente per un figlio maggiorenne, quando uno degli ex coniugi agisce per il riconoscimento del mantenimento, deve essere provata dal richiedente, anche facendo ricorso a presunzioni. È necessario, però, contemperare il dettato legislativo con la valutazione caso per caso, dal momento che, come ha affermato il Tribunale di Taranto nella sentenza in commento, “il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all’avanzare dell’età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell’obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società”.
Il diritto è stato riconosciuto al figlio maschio in virtù della sua attuale incapacità di rendersi indipendente sul fronte economico, ma nella possibilità di ravvedimento a fronte di un percorso di rieducazione. Il Tribunale ha proseguito affermando che l’impossibilità del giovane di poter reperire e conservare un rapporto di lavoro, e la necessità dell’apporto morale ed economico da parte di entrambi i genitori, ivi inclusa l’assegnazione alla madre convivente della casa coniugale.
Dott.ssa Flavia Lucchetti

Figlio maggiorenne tossicodipendente, riconosciuto il mantenimento
Il Tribunale di Taranto con sentenza n. 2257 del 7 luglio 2016 ha riconosciuto il diritto del figlio, maggiorenne e con problemi di tossicodipendenza, ad ottenere dal genitore non convivente, un assegno mensile e a vivere nella casa famigliare.
Il caso vedeva due coniugi separati con due figli conviventi con la madre, assegnataria della casa coniugale.
La donna chiedeva all’ex marito l’assegno di mantenimento per la figlia maggiore, di trent’anni, che aveva lasciato il lavoro perché troppo faticoso, e per il figlio di ventitré anni, con problemi di droga. Mentre per la primogenita il tribunale ha revocato l’obbligo di mantenimento a carico del padre, per il secondo figlio tale diritto è stato riconosciuto.
Si richiama sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha sancito “l’obbligo di mantenimento che incombe sui genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma permane sino al conseguimento da parte dello stesso della piena autonomia economica” (Cass. sent. n. 1798/2015). Ciò, a meno che il figlio maggiorenne non abbia volontariamente rifiutato concrete opportunità lavorative.
L’effettiva impossibilità di procurarsi un lavoro ed essere indipendente per un figlio maggiorenne, quando uno degli ex coniugi agisce per il riconoscimento del mantenimento, deve essere provata dal richiedente, anche facendo ricorso a presunzioni. È necessario, però, contemperare il dettato legislativo con la valutazione caso per caso, dal momento che, come ha affermato il Tribunale di Taranto nella sentenza in commento, “il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all’avanzare dell’età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell’obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società”.
Il diritto è stato riconosciuto al figlio maschio in virtù della sua attuale incapacità di rendersi indipendente sul fronte economico, ma nella possibilità di ravvedimento a fronte di un percorso di rieducazione. Il Tribunale ha proseguito affermando che l’impossibilità del giovane di poter reperire e conservare un rapporto di lavoro, e la necessità dell’apporto morale ed economico da parte di entrambi i genitori, ivi inclusa l’assegnazione alla madre convivente della casa coniugale.
Dott.ssa Flavia Lucchetti
Recent posts.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27695 emessa in data 25.10.2024, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore autore di furto di merce – scaduta e di modico valore – [...]
La recente sentenza della Corte di Cassazione in merito all’incidente che causava la morte del passeggero, stabilisce una responsabilità diretta e inequivocabile del conducente riguardo alla sicurezza dei passeggeri, con particolare attenzione all’uso delle cinture [...]
La prima casa, intesa quale unica abitazione del contribuente destinata a residenza principale, non è pignorabile. Tale è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32759 del 16 dicembre 2024 attraverso la [...]
Recent posts.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27695 emessa in data 25.10.2024, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore autore di furto di merce – scaduta e di modico valore – [...]
La recente sentenza della Corte di Cassazione in merito all’incidente che causava la morte del passeggero, stabilisce una responsabilità diretta e inequivocabile del conducente riguardo alla sicurezza dei passeggeri, con particolare attenzione all’uso delle cinture [...]