
Regali milionari? Serve l'atto pubblico
Al termine di una relazione sentimentale protratta per molti anni, un uomo citava in giudizio l’ex compagna al fine di ottenere la restituzione di alcuni oggetti di particolare valore economico alla stessa consegnati durante la relazione.
I giudici di prime cure accoglievano parzialmente le domande dell’attore condannando la donna al pagamento del controvalore limitatamente a soli due beni.
A parere dei giudici di merito infatti solo un anello e un quadro di un noto artista costituivano apprezzabile depauperamento del patrimonio del donante che avrebbero quindi richiesto la forma prevista dall’art. 782 c.c.
La Cassazione investita della causa ritiene incensurabile in sede di legittimità la valutazione fornita dalla Corte di appello circa la natura ed il valore dei beni donati.
Tuttavia la Suprema Corte coglie l’occasione per rammentare che: “a) una liberalità d’uso prevista dall’art. 770, secondo comma, cod. civ. (non costituente donazione in senso stretto e perciò non soggetta alla forma propria di questa), sussiste quando la elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale.
b) Tali liberalità trovano fondamento negli usi invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, e dunque di regola in occasione di quelle festività, ricorrenze, occasioni celebrative che inducono comunemente a elargizioni, soprattutto in considerazione dei legami esistenti tra le parti”.

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