
Pillola del giorno dopo, consultori sempre tenuti alla prescrizione
Il giorno 2 agosto 2016 il TAR Lazio si è pronunciato in senso sfavorevole al ricorso proposto dal Movimento per la Vita Italiano, dall’Associazione Nazionale dei Medici Cattolici e dall’Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici contro la Regione Lazio, che nel 2014 ha riordinato la disciplina dei Consultori Familiari regionali.
Le organizzazioni ricorrenti lamentavano una lesione, per i medici ginecologi obiettori, della libertà di coscienza ingenerata dal provvedimento avente ad oggetto la “Rete per la salute della Donna, della Coppia e del Bambino”.
Poiché, nell’ambito del percorso assistenziale della donna che richiede l’interruzione volontaria di gravidanza il medico del consultorio non può rifiutarsi di prescrivere la pillola del giorno dopo, i medici obiettori di coscienza sarebbero spinti a non chiedere l’assunzione in un Consultorio, o costretti a dimettersi da esso o a violare il dettato della propria coscienza, essendo gli stessi contrari alle pratiche abortive.
I giudici del tribunale amministrativo hanno incardinato la loro decisione sull’interpretazione della legge n. 194 del 1978, affermando che il personale operante nel consultorio familiare non è coinvolto direttamente nell’interruzione dello stato di gravidanza, bensì solo in attività di attestazione di tale stato e nella certificazione delle richieste di interruzione delle pazienti, nonché della prescrizione di contraccettivi. “L’obiezione di coscienza esonera Tale principio è ormai consolidato in giurisprudenza e tanto l’Agenzia italiana del farmaco, quanto la European Medical Association, hanno ormai chiarito che la pillola del giorno dopo è da ritenersi un contraccettivo e la sua assunzione non è azione assimilabile all’aborto; anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato l’obbligo positivo degli Stati di strutturare il servizio sanitario nazionale in modo da non limitare la possibilità di ottenere l’aborto, assicurando che il diritto all’obiezione di coscienza dei medici non impedisca il diritto di accesso ai servizi abortivi delle pazienti. Avendo la legge prescritto di poter considerare “aborto” solo l’interruzione di gravidanza volontaria che interviene dopo la fecondazione dell’ovulo e in ossequio al principio di autodeterminazione dell’individuo, donna in questo caso, il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto di dover respingere il ricorso. Dott.ssa Flavia Lucchetti

Pillola del giorno dopo, consultori sempre tenuti alla prescrizione
Il giorno 2 agosto 2016 il TAR Lazio si è pronunciato in senso sfavorevole al ricorso proposto dal Movimento per la Vita Italiano, dall’Associazione Nazionale dei Medici Cattolici e dall’Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici contro la Regione Lazio, che nel 2014 ha riordinato la disciplina dei Consultori Familiari regionali.
Le organizzazioni ricorrenti lamentavano una lesione, per i medici ginecologi obiettori, della libertà di coscienza ingenerata dal provvedimento avente ad oggetto la “Rete per la salute della Donna, della Coppia e del Bambino”.
Poiché, nell’ambito del percorso assistenziale della donna che richiede l’interruzione volontaria di gravidanza il medico del consultorio non può rifiutarsi di prescrivere la pillola del giorno dopo, i medici obiettori di coscienza sarebbero spinti a non chiedere l’assunzione in un Consultorio, o costretti a dimettersi da esso o a violare il dettato della propria coscienza, essendo gli stessi contrari alle pratiche abortive.
I giudici del tribunale amministrativo hanno incardinato la loro decisione sull’interpretazione della legge n. 194 del 1978, affermando che il personale operante nel consultorio familiare non è coinvolto direttamente nell’interruzione dello stato di gravidanza, bensì solo in attività di attestazione di tale stato e nella certificazione delle richieste di interruzione delle pazienti, nonché della prescrizione di contraccettivi. “L’obiezione di coscienza esonera Tale principio è ormai consolidato in giurisprudenza e tanto l’Agenzia italiana del farmaco, quanto la European Medical Association, hanno ormai chiarito che la pillola del giorno dopo è da ritenersi un contraccettivo e la sua assunzione non è azione assimilabile all’aborto; anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato l’obbligo positivo degli Stati di strutturare il servizio sanitario nazionale in modo da non limitare la possibilità di ottenere l’aborto, assicurando che il diritto all’obiezione di coscienza dei medici non impedisca il diritto di accesso ai servizi abortivi delle pazienti. Avendo la legge prescritto di poter considerare “aborto” solo l’interruzione di gravidanza volontaria che interviene dopo la fecondazione dell’ovulo e in ossequio al principio di autodeterminazione dell’individuo, donna in questo caso, il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto di dover respingere il ricorso. Dott.ssa Flavia Lucchetti
Recent posts.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27695 emessa in data 25.10.2024, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore autore di furto di merce – scaduta e di modico valore – [...]
La recente sentenza della Corte di Cassazione in merito all’incidente che causava la morte del passeggero, stabilisce una responsabilità diretta e inequivocabile del conducente riguardo alla sicurezza dei passeggeri, con particolare attenzione all’uso delle cinture [...]
La prima casa, intesa quale unica abitazione del contribuente destinata a residenza principale, non è pignorabile. Tale è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32759 del 16 dicembre 2024 attraverso la [...]
Recent posts.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27695 emessa in data 25.10.2024, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore autore di furto di merce – scaduta e di modico valore – [...]
La recente sentenza della Corte di Cassazione in merito all’incidente che causava la morte del passeggero, stabilisce una responsabilità diretta e inequivocabile del conducente riguardo alla sicurezza dei passeggeri, con particolare attenzione all’uso delle cinture [...]