
Sms e mail indesiderati, valida l'ammonizione del questore
Mail e sms indesiderati all’ex convivente sono sufficienti per il provvedimento di ammonizione del Questore. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sez. III con sentenza n. 2419/2016 depositata il 6 giugno.
Il fatto riguardava l’annullamento, a seguito di ricorso al Tar per la Liguria, del decreto di ammonizione emesso dal Questore di Genova nei confronti dell’appellato.
Il Consiglio di Stato, operando in sede giurisdizionale, ha ritenuto di dover riformare la sentenza del Tar, la quale non ha tenuto conto delle censure formulate dall’appellante e che andavano ritenute fondate.
Infatti, anzitutto la Sez. III del Consiglio ha precisato che “il provvedimento del Questore ha dato espressamente atto che sussistevano «particolari esigenze di celerità del procedimento amministrativo» e che la misura andava senz’altro emessa, «al fine di scongiurare il possibile scatenarsi di dinamiche reattive ulteriori», evidenziando anche che il ricorrente risultava titolare di una licenza di polizia per porto d’armi”.
Inoltre, la sentenza de qua ha ulteriormente precisato che, dalla documentazione acquisita, emergeva che “la richiesta di emanazione dell’atto di ammonimento fosse stata formulata a seguito del ricevimento di una serie di sms e di mail, nonché anche di messaggi scritti sul selciato della adiacente abitazione”. Del resto non rileva “la circostanza evidenziata dall’appellato, sul numero di sms e di email trasmesse nel corso del tempo. Infatti, dalla documentazione acquisita emergeva che già nel corso del procedimento il Questore aveva constatato la notevole ripetitività di tali contatti, malgrado la ripetuta richiesta che essi non ci fossero”.
Dott. Alessandro Rucci

Sms e mail indesiderati, valida l'ammonizione del questore
Mail e sms indesiderati all’ex convivente sono sufficienti per il provvedimento di ammonizione del Questore. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sez. III con sentenza n. 2419/2016 depositata il 6 giugno.
Il fatto riguardava l’annullamento, a seguito di ricorso al Tar per la Liguria, del decreto di ammonizione emesso dal Questore di Genova nei confronti dell’appellato.
Il Consiglio di Stato, operando in sede giurisdizionale, ha ritenuto di dover riformare la sentenza del Tar, la quale non ha tenuto conto delle censure formulate dall’appellante e che andavano ritenute fondate.
Infatti, anzitutto la Sez. III del Consiglio ha precisato che “il provvedimento del Questore ha dato espressamente atto che sussistevano «particolari esigenze di celerità del procedimento amministrativo» e che la misura andava senz’altro emessa, «al fine di scongiurare il possibile scatenarsi di dinamiche reattive ulteriori», evidenziando anche che il ricorrente risultava titolare di una licenza di polizia per porto d’armi”.
Inoltre, la sentenza de qua ha ulteriormente precisato che, dalla documentazione acquisita, emergeva che “la richiesta di emanazione dell’atto di ammonimento fosse stata formulata a seguito del ricevimento di una serie di sms e di mail, nonché anche di messaggi scritti sul selciato della adiacente abitazione”. Del resto non rileva “la circostanza evidenziata dall’appellato, sul numero di sms e di email trasmesse nel corso del tempo. Infatti, dalla documentazione acquisita emergeva che già nel corso del procedimento il Questore aveva constatato la notevole ripetitività di tali contatti, malgrado la ripetuta richiesta che essi non ci fossero”.
Dott. Alessandro Rucci
Recent posts.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27695 emessa in data 25.10.2024, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore autore di furto di merce – scaduta e di modico valore – [...]
La recente sentenza della Corte di Cassazione in merito all’incidente che causava la morte del passeggero, stabilisce una responsabilità diretta e inequivocabile del conducente riguardo alla sicurezza dei passeggeri, con particolare attenzione all’uso delle cinture [...]
La prima casa, intesa quale unica abitazione del contribuente destinata a residenza principale, non è pignorabile. Tale è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32759 del 16 dicembre 2024 attraverso la [...]
Recent posts.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27695 emessa in data 25.10.2024, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore autore di furto di merce – scaduta e di modico valore – [...]
La recente sentenza della Corte di Cassazione in merito all’incidente che causava la morte del passeggero, stabilisce una responsabilità diretta e inequivocabile del conducente riguardo alla sicurezza dei passeggeri, con particolare attenzione all’uso delle cinture [...]