Richiesta risarcimento danni a immobile: legittimazione attiva spetta ad acquirente o ad alienante?
“Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell’evento dannoso. È un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario”.
È quanto statuito dalle SS.UU. del Supremo Consesso con sentenza n. 2951/2016.
La pronuncia giurisprudenziale in commento prendeva avvio dall’azione posta in essere da due distinti soggetti per il risarcimento del danno causato ad un immobile come diretta conseguenza di lavori posti in essere dall’ANAS nelle immediate adiacenze del fabbricato de quo, adducendo di esserne rispettivamente, l’usufruttuario ed il nudo proprietario.
La problematica interpretativa cui si sono trovati dinanzi i Giudici di Piazza Cavour è derivata dalla contrapposizione tra due orientamenti pressoché equipollenti ed afferenti a due diversi modi di intendere l’accessorietà del diritto al risarcimento del danno rispetto al diritto di proprietà.
All’esito dei delicati passaggi che si sono travati ad affrontare nel merito le competenti Autorità giudiziarie adite, la Corte di Cassazione, facendo ricorso al proprio potere nomofilattico ed assegnando la pronuncia in oggetto alle sezioni unite, dopo un percorso logico – argomentativo non privo di asperità ha sposato l’orientamento fino a questo momento ritenuto minoritario sulla scorta del quale il diritto al risarcimento del danno, in ipotesi di questo tipo, spetta a colui che è proprietario nell’istante in cui si verifica l’evento dannoso e, quindi, tenendo in considerazione la non accessorietà del suddetto diritto all’acquisto della titolarità del bene, esso si sostanzia quale diritto di credito, indipendente e distinto rispetto al diritto reale.
Di talché il diritto al risarcimento del danno, costituendo autonoma fattispecie giuridica, potrà essere ceduto solamente in base alle modalità di cui all’art. 1260 c.c.
Avv. Ermanno Scaramozzino
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