Qualora il Giudice nel redigere una sentenza o un’ordinanza non revocabile sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo, la parte può presentare apposita istanza per ottenere la correzione dell’errore secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
- Legittimate a proporre l’istanza sono tutte le parti del giudizio;
- Qualora tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il Giudice provvede con decreto altrimenti con ordinanza che deve essere annotata sull’originale del provvedimento;
- Se la correzione è richiesta dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.