Qualora nei confronti del debitore sia già pendente una procedura esecutiva, i creditori muniti di titolo esecutivo (anche se il credito è sorto successivamente al pignoramento) possono intervenire nella procedura e concorrere alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, depositando un
Non senza specificare che:
- Il ricorso, ai fini della tempestività dell’intervento, deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione.
- Nella procedura esecutiva possono intervenire anche creditori privi di titolo esecutivo i quali al momento de pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati avevano un diritto di pegno o di prelazione risultante dai pubblici registri o, ancora i creditori risultanti dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c.