L'istanza di autorizzazione al pignoramento di beni ubicati in luoghi appartenenti a terzi ex art. 513, comma III, c.p.c.
Come stabilito dal III comma dell’art. 513 c.p.c., nella fase di ricerca delle cose da sottoporre a pignoramento, il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato, può autorizzare l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.
A tal fine il creditore deve depositare apposita istanza secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
- La competenza spetta al Tribunale del luogo in cui sono ubicate le cose di proprietà del debitore anche se differente dal Giudice dell’esecuzione.
- Il pignoramento previsto dal III comma dell’art. 513 c.p.c. prescinde dal collegamento spaziale dei beni pignorati presso la casa o l’azienda del debitore, presupponendo solo la materiale disponibilità della cosa da parte del debitore medesimo.
- Il terzo che rivendichi la proprietà dei beni mobili di cui al pignoramento avrà l’onere di fornire la prova del titolo di questa.
- Al terzo che rivendichi la proprietà di detti beni si richiede altresì la dimostrazione dell’opponibilità dell’acquisto al creditore pignorante ed a quelli intervenuti nell’esecuzione.
L'istanza di autorizzazione al pignoramento di beni ubicati in luoghi appartenenti a terzi ex art. 513, comma III, c.p.c.
Come stabilito dal III comma dell’art. 513 c.p.c., nella fase di ricerca delle cose da sottoporre a pignoramento, il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato, può autorizzare l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.
A tal fine il creditore deve depositare apposita istanza secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
- La competenza spetta al Tribunale del luogo in cui sono ubicate le cose di proprietà del debitore anche se differente dal Giudice dell’esecuzione.
- Il pignoramento previsto dal III comma dell’art. 513 c.p.c. prescinde dal collegamento spaziale dei beni pignorati presso la casa o l’azienda del debitore, presupponendo solo la materiale disponibilità della cosa da parte del debitore medesimo.
- Il terzo che rivendichi la proprietà dei beni mobili di cui al pignoramento avrà l’onere di fornire la prova del titolo di questa.
- Al terzo che rivendichi la proprietà di detti beni si richiede altresì la dimostrazione dell’opponibilità dell’acquisto al creditore pignorante ed a quelli intervenuti nell’esecuzione.
Recent posts.
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]
Con l’ordinanza n. 26184 del 7 ottobre 2024 la Suprema Corte di Cassazione si esprime sulla questione riguardante la responsabilità dei soci a seguito dell’estinzione della società. La fattispecie da cui trae origine la pronuncia [...]
Recent posts.
Con la pronuncia n. 25472 del 2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di danno da emotrasfusioni e, in particolare, sulla sussistenza della responsabilità non soltanto della struttura sanitaria ma anche del [...]
L'ordinanza n. 30079 della Corte di Cassazione, emessa il 21 novembre 2024 dalla Sezione Lavoro, si inserisce nell’ambito della giurisprudenza consolidata riguardante il licenziamento disciplinare e il diritto di accesso agli atti durante i procedimenti [...]