Come stabilito dal III comma dell’art. 513 c.p.c., nella fase di ricerca delle cose da sottoporre a pignoramento, il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato, può autorizzare l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.
A tal fine il creditore deve depositare apposita istanza secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
- La competenza spetta al Tribunale del luogo in cui sono ubicate le cose di proprietà del debitore anche se differente dal Giudice dell’esecuzione.
- Il pignoramento previsto dal III comma dell’art. 513 c.p.c. prescinde dal collegamento spaziale dei beni pignorati presso la casa o l’azienda del debitore, presupponendo solo la materiale disponibilità della cosa da parte del debitore medesimo.
- Il terzo che rivendichi la proprietà dei beni mobili di cui al pignoramento avrà l’onere di fornire la prova del titolo di questa.
- Al terzo che rivendichi la proprietà di detti beni si richiede altresì la dimostrazione dell’opponibilità dell’acquisto al creditore pignorante ed a quelli intervenuti nell’esecuzione.