
Concordato con riserva: termini, perentorietà e rigetto della proroga
Con sentenza n. 6277 del 31 marzo 2016, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi riguardo alla domanda di concordato ex art. 161 l. fall.
Anzitutto, con detta sentenza, la Sez. I della Corte di Cassazione ha ribadito che è inammissibile una domanda di concordato preventivo presentata dal debitore al fine di differire nel tempo la dichiarazione di fallimento, in quanto, tale domanda, integrerebbe gli estremi per la configurazione dell’abuso di processo, che ricorre quando gli strumenti processuali siano utilizzati, con violazione dei principi generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, per realizzare finalità eccedenti o diverse da quelle previste dall’ordinamento giuridico.
In particolare, proseguendo, la Corte ha affermato che: “In presenza di una domanda di concordato preventivo con riserva, il provvedimento del tribunale che abbia rigettato l’istanza di proroga del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo della L. Fall., art. 161, resta insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato; che, respinta l’istanza di proroga e scaduto il termine concesso L. Fall., ex art. 161, comma 6, la domanda di concordato deve essere dichiarata inammissibile dal tribunale, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2”.
Tuttavia, in pendenza dell’udienza fissata per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero anche per l’esame di eventuali istanze di fallimento, è fatta salva la facoltà del proponente di depositare una nuova domanda di concordato, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 1, corredata della proposta, del piano e dei documenti, “dalla quale si desuma la rinuncia a quella con riserva, sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario”.
Dott. Alessandro Rucci

Concordato con riserva: termini, perentorietà e rigetto della proroga
Con sentenza n. 6277 del 31 marzo 2016, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi riguardo alla domanda di concordato ex art. 161 l. fall.
Anzitutto, con detta sentenza, la Sez. I della Corte di Cassazione ha ribadito che è inammissibile una domanda di concordato preventivo presentata dal debitore al fine di differire nel tempo la dichiarazione di fallimento, in quanto, tale domanda, integrerebbe gli estremi per la configurazione dell’abuso di processo, che ricorre quando gli strumenti processuali siano utilizzati, con violazione dei principi generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, per realizzare finalità eccedenti o diverse da quelle previste dall’ordinamento giuridico.
In particolare, proseguendo, la Corte ha affermato che: “In presenza di una domanda di concordato preventivo con riserva, il provvedimento del tribunale che abbia rigettato l’istanza di proroga del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo della L. Fall., art. 161, resta insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato; che, respinta l’istanza di proroga e scaduto il termine concesso L. Fall., ex art. 161, comma 6, la domanda di concordato deve essere dichiarata inammissibile dal tribunale, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2”.
Tuttavia, in pendenza dell’udienza fissata per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero anche per l’esame di eventuali istanze di fallimento, è fatta salva la facoltà del proponente di depositare una nuova domanda di concordato, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 1, corredata della proposta, del piano e dei documenti, “dalla quale si desuma la rinuncia a quella con riserva, sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario”.
Dott. Alessandro Rucci
Recent posts.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27695 emessa in data 25.10.2024, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore autore di furto di merce – scaduta e di modico valore – [...]
La recente sentenza della Corte di Cassazione in merito all’incidente che causava la morte del passeggero, stabilisce una responsabilità diretta e inequivocabile del conducente riguardo alla sicurezza dei passeggeri, con particolare attenzione all’uso delle cinture [...]
La prima casa, intesa quale unica abitazione del contribuente destinata a residenza principale, non è pignorabile. Tale è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32759 del 16 dicembre 2024 attraverso la [...]
Recent posts.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27695 emessa in data 25.10.2024, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore autore di furto di merce – scaduta e di modico valore – [...]
La recente sentenza della Corte di Cassazione in merito all’incidente che causava la morte del passeggero, stabilisce una responsabilità diretta e inequivocabile del conducente riguardo alla sicurezza dei passeggeri, con particolare attenzione all’uso delle cinture [...]